C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 75 del 25/01/2023 – Delibera – GARA TRICARICO POZZO DI SICAR – CITTÀ DEI SASSI MATERA

GARA TRICARICO POZZO DI SICAR – CITTÀ DEI SASSI MATERA

Il Giudice Sportivo Letti gli atti ufficiali di gara da cui si evince che al minuto 7° del p.t., a seguito di un fallo di gioco commesso dall'attaccante della società Città dei Sassi Matera ai danni del portiere della società ospitante, il DG interrompeva momentaneamente il gioco per far soccorrere quest’ultimo che nello scontro subiva un colpo fortissimo alla testa; Considerato che nonostante i tempestivi soccorsi da parte dei dirigenti della società ospitante e da parte del medico di guardia della zona chiamato appositamente, il calciatore, trascorsi circa 20 minuti, non dava segni di ripresa; Atteso che allorquando giungeva l'ambulanza, dopo circa 30 minuti, constatate le gravi condizioni del ragazzo, contattava l'elisoccorso e i Carabinieri presenti all'impianto sportivo invitavano i protagonisti in campo ad abbandonare il terreno gioco per consentire l’atterraggio dell'elicottero che provvedeva al trasporto del calciatore in codice rosso al pronto soccorso; Visto il clima di generale apprensione generatosi, entrambe le società formulavano richiesta per iscritto al DG di non ritenere opportuno riprendere la gara a causa della scarsa serenità e della forte preoccupazione dettata dalle gravi condizioni in cui versava il malcapitato giocatore; Appurato che il D.G., preso atto della richiesta di entrambe le società, sospendeva definitivamente la gara dandone comunicazione ai due capitani delle squadre; Letto il supplemento del D.G., richiesto da questo Organo giudicante per il tramite del rappresentante degli arbitri, in cui si conferma lo stato di generale preoccupazione dei tesserati di entrambe le compagini per quanto accaduto;

P.Q.M. DELIBERA

 di non omologare il risultato conseguito sul campo TRICARICO POZZO DI SICAR – CITTA’ DEI SASSI MATERA 0-0;  di disporre, in altra data, ai sensi dell’articolo 33 comma 4 (Lo svolgimento dei Campionati) del Regolamento della LND, la prosecuzione dei soli minuti non giocati;  di disporre a carico del TRICARICO POZZO DI SICAR l’ammenda di €. 100,00 per mancanza assistenza medica e della autombulanza;  di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata per fissare la data e l’ora di prosecuzione della gara.

 

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