C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 31.01.2023 – Delibera – Reclamo n.18 della società A.S.D. FILADELFIA 93 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria Settore Giovanile e Scolastico di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 12.01.2023 (penalizzazione di TRE punti in classifica; ammenda di € 100,00; squalifica calciatore IERULLO Davide, fino al 11.01.2026 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.35 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016)
Reclamo n.18 della società A.S.D. FILADELFIA 93 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria Settore Giovanile e Scolastico di cui al Comunicato Ufficiale n° 44 del 12.01.2023 (penalizzazione di TRE punti in classifica; ammenda di € 100,00; squalifica calciatore IERULLO Davide, fino al 11.01.2026 con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.35 del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016)
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
RILEVA
La reclamante propone appello avverso le sanzioni irrogate in primo grado e di cui in epigrafe. Argomenta le proprie lagnanze affermando, nel merito, che i fatti sono stati enfatizzati dall’arbitro che li ha, tra l’altro, riportati in maniera confusa.
In particolare contesta la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica che si palesano, a suo dire, incongrui rispetto alle argomentazioni del Giudice Sportivo che ha disposto la ripetizione della gara atteso che “la decisione assunta dall'arbitro di sospendere la gara a seguito della pallonata, probabilmente ricevuta accidentalmente, non appare giustificata in ordine alla gravità dell'episodio”. Lamenta, quindi, la discordanza di valutazione operata dall’arbitro all’interno del rapporto di gara in merito all’atto di violenza infertogli dal calciatore sig. Ierullo Davide che viene prima definito, dal direttore di gara, “di moderata entità” e poi “di entità tale da provocare dolore per diverse ore”. In merito al primo punto, le lagnanze della società A.S.D. Filadelfia 93 appaiono fondate in quanto il venir meno della responsabilità della stessa relativamente alla sospensione della gara ed il permanere della stessa solo in relazione ai due atti di violenza subiti, da calciatore non identificato il primo e dal sig. Ierullo Davide il secondo, rende la penalizzazione eccessiva e da ridursi, quindi, ad un solo punto. Al contrario il comportamento del calciatore sig. Ierullo Davide va qualificato interpretando l’intero rapporto dell’arbitro che, nel supplemento, meglio specifica le modalità ed entità del gesto contestato. Per tale ragione non può mettersi in dubbio che il calciatore abbia colpito con violenza la caviglia del direttore di gara. Appare, tuttavia, necessaria una rimodulazione della squalifica tenuto anche conto della giovane età del calciatore e della conseguente eccessiva afflittività della sanzione; per quanto sopra riduce la stessa a tutto il 30.09.2024.
P.Q.M.
in parziale accoglimento del reclamo riduce la penalizzazione in classifica ad UN punto; riduce la squalifica del calciatore sig. IERULLO Davide a tutto il 30.09.2024; rigetta nel resto e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.
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