C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 102 del 27/01/2023 – Delibera – Gara del 24/ 1/2023 SORIANO 2010 – COMPRENS. CAPO VATICANO

Gara del 24/ 1/2023 SORIANO 2010 - COMPRENS. CAPO VATICANO

Il Giudice Sportivo Territoriale letti gli atti ufficiali dai quali risulta: - che al 49º minuto del secondo tempo a seguito di una decisione tecnica adottata dall'arbitro, sul punteggio di 3 reti a 2 per la squadra ospitante, il direttore di gara veniva accerchiato da tutti i calciatori titolari e di riserva della società A.G.S. D. Soriano 2010 che gli contestavano la decisione con molta veemenza e in maniera minacciosa rivolgendogli altresì parole offensive e costringendolo ad indietreggiare per evitare di venire a contatto; - che, nel frattempo, si aggiungevano ai calciatori anche i dirigenti della società A.G.S. Soriano 2010 che, a loro volta, protestavano nei confronti dell'arbitro; - che l'arbitro, considerata la situazione che si era venuta a creare, ha tentato più volte di divincolarsi mentre i calciatori della società A.G.S. D. Soriano 2010 Sig. CANNATELLI Francesco n.2, Sig. GAMBINO Paolo n.6, Sig. CRISPO Pierpaolo n.9, Sig. CICONTE Emanuele N.10, Sig. MAZZOTTA Luigi n.11, Sig. CANALICCHIO Domenico n.15 e Sig. DEFINA Daniel n.16 lo strattonavano e lo tiravano ripetutamente per la divisa e, una volta accerchiato, gli impedivano di allontanarsi; - che gli altri compagni di squadra continuavano a offendere e minacciare l'arbitro; - che, in questa situazione, il calciatore della società A.G.S. D. Soriano 2010 Sig. DENARDO Giuseppe n. 18, espulso al 46º minuto del primo tempo per somma di ammonizioni, posizionatosi alle spalle dell'arbitro lo colpiva violentemente con un pugno alla nuca, provocandogli nell'immediato un forte dolore, vertigini e uno stato confusionale; - che l'arbitro riusciva in maniera molto precaria ad emettere il triplice fischio di fine gara, non essendo più nelle condizioni fisiche e mentali di proseguire la direzione della stessa; - che a seguito della decisione i calciatori della società A.G.S. D. Soriano 2010 intensificavano l'intensità delle loro azioni accentuando gli strattonamenti e le spinte; - che un dirigente della società A.G.S. D. Soriano 2010 si frapponeva tra l'arbitro e i calciatori tentando a fatica di allontanarli; - che i predetti calciatori, nonostante l'intervento del dirigente, continuavano ad offendere e minacciare l'arbitro e lo colpivano con le mani all'altezza dell'addome; - che sopraggiungeva sul posto il custode del campo sportivo e, con fare energico e determinato, allontanava tutti i calciatori e accompagnava l'arbitro nello spogliatoio; - che dopo l'intervento di una pattuglia dei Carabinieri, chiamata dal genitore di uno dei calciatori della società A.G.S. Soriano 2010, l'arbitro poteva lasciare il campo sportivo; - che l'arbitro persistendo il dolore e lo stato confusionale raggiungeva il pronto soccorso dell'ospedale di Vibo Valentia per gli accertamenti del caso e gli venivano diagnosticati non specificati traumatismi di testa, faccia e collo contusione cranica e contusione toracica bilaterale con prognosi di 7 giorni salvo complicazioni; - che l'arbitro, alle ore 19:40 veniva dimesso dall'ospedale e poteva fare rientro a casa; Considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento, oltre che per il comportamento del calciatore signor DENARDO Giuseppe e degli altri compagni di squadra, anche per la responsabilità oggettiva della società A.G.S.D. Soriano 2010; Considerato che il comportamento sopra riportato configura una condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U. n. 104/A del 2014; Considerato che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato" da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui" (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, i C.U. n.114/CSA del 3.2017); Considerato che spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; Visti gli articoli 64 delle N.O.I.F., 8 comma 1 lett. b), 9 comma 1, 10 comma 1 e 35 del C.G.S.;

delibera

1) infliggere alla società A.G.S. D. SORIANO 2010 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) squalificare fino al 24/01/2028 DENARDO Giuseppe (nato il 30/09/2004) calciatore della società A.G.S.D. Soriano 2010,e di considerare la sanzione inflitta ai fini della applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotta violente nei confronti degli ufficiali di gara; 3) squalificare fino al 28/05/2023 GAMBINO Paolo (nato il 22/10/2003) calciatore della società A.G.S.D. Soriano 2010; 4) squalificare fino al 21/05/2023 CANNATELLI Francesco (nato il 29/10/2004), CRISPO Pierpaolo (nato il 13/10/2005), CICONTE Emanuele (nato il 19/11/2005), MAZZOTTA Luigi (nato l11/06/2006), CANALICCHIO Domenico (nato il 29/10/2004) e DEFINA Daniel (nato il 13/10/2005) calciatori della società A.G.S. D. Soriano 2010 specificando che le sanzioni inflitte non vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative a carico delle società deliberate per prevenire e contrastare gli episodi di condotte violente nei confronti degli ufficiali di gara; 5) infliggere alla società A.G.S. SORIANO 2010 l'ammenda di € 150,00.

 

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