C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 31.01.2023 – Delibera – Reclamo n° 19 della società F.C.D. SANT’AGATA 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 19.01.2023 (punizione sportiva della perdita della gara F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 – Polisportiva Arberia del 15/01/2023 col punteggio di 0-3; ammenda di € 200,00; penalizzazione di tre punti in classifica; squalifica capitano della Società Sant’Agata Calcio CHIOATTO Facundo Nicolas per due giornate effettive di gara per il comportamento posto in essere dal suo compagno di squadra non identificato; squalifica calciatore MARTIRANI Luciano fino al 30/06/2026 per atto di violenza nei confronti del Direttore di gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell’applicazione delle misure amministrative come previste dall’art.16 c. 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

Reclamo n° 19 della società F.C.D. SANT’AGATA 1948 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 19.01.2023 (punizione sportiva della perdita della gara F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 – Polisportiva Arberia del 15/01/2023 col punteggio di 0-3; ammenda di € 200,00; penalizzazione di tre punti in classifica; squalifica capitano della Società Sant’Agata Calcio CHIOATTO Facundo Nicolas per due giornate effettive di gara per il comportamento posto in essere dal suo compagno di squadra non identificato; squalifica calciatore MARTIRANI Luciano fino al 30/06/2026 per atto di violenza nei confronti del Direttore di gara (con la precisazione che dette sanzioni vanno considerate ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 c. 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC (C.U.n.256/A del 27.1.2016).

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D’APPELLO

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante propone ricorso avverso le sanzioni irrogate in primo grado rivenienti dalla responsabilità attribuitale per i fatti avvenuti nel corso della gara del 15/01/2023 F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 – Polisportiva Arberia, per come sotto sommariamente riepilogati. Al 47’ del secondo tempo, sul punteggio di 2 a 1 per la Polisportiva Arberia, un calciatore della società F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 cadeva a terra e il Direttore di gara riteneva di non dover adottare alcun provvedimento disciplinare; gli si avvicinava un calciatore della società F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 che teneva nei suoi confronti un atteggiamento offensivo; lo stesso veniva quindi espulso, ma il Direttore di gara non riusciva ad identificarlo poiché, contestualmente, gli si avvicinava il calciatore n. 18 della Società F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 Sig. Martirani Luciano, che teneva anch’esso nei suoi confronti un atteggiamento offensivo e che, alla notifica del provvedimento di espulsione, lo colpiva con una violenta testata al volto che gli causava dolore lancinante, senso di stordimento e annebbiamento della vista, costringendolo a sospendere la partita. Le ragioni addotte dalla F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948, al di là di un pur lodevole ravvedimento per quanto avvenuto, non introducono alcun elemento utile a questo Collegio a rivisitare le sanzioni irrogate, che appaiono tutte legittime e congrue. In particolare, la sanzione della penalizzazione di tre punti in classifica si giustifica per la necessità di infliggere una sanzione afflittiva alla F.C.D. Sant’Agata Calcio 1948 per la sospensione della gara che era di fatto terminata con la sconfitta della stessa, mentre la squalifica al calciatore Sig. Martirani Luciano è assolutamente adeguata al grave atto di violenza posto in essere nei confronti dell’arbitro.

P.Q.M.

 rigetta il reclamo e dispone addebitarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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