C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 103 del 31.01.2023 – Delibera – Reclamo n° 20 della società A.S.D. POLISPORTIVA SAN MICHELE DONNICI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 19.01.2023 (punizione sportiva della perdita della gara POLISPORTIVA SAN MICHELE DONNICI – POL. REAL COSENZA del 10/01/2023 col punteggio di 0-3).

 

Reclamo n° 20 della società A.S.D. POLISPORTIVA SAN MICHELE DONNICI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n° 18 del 19.01.2023 (punizione sportiva della perdita della gara POLISPORTIVA SAN MICHELE DONNICI – POL. REAL COSENZA del 10/01/2023 col punteggio di 0-3).

LA CORTE SPORTIVA TERRITORIALE D’APPELLO

letti gli atti ufficiali ed il reclamo nonché le controdeduzioni della Società Pol. Real Cosenza;

RILEVA

La reclamante si oppone alla decisione del Giudice Sportivo di prime cure che ha accolto il ricorso della Pol. Real Cosenza in merito all’esito della gara disputata in data 10.01.2023, contestando alla A.S.D. Polisportiva San Michele Donnici di aver schierato in campo un calciatore che non aveva ancora compiuto il 16° anno di età, disponendo la sanzione della perdita della stessa a carico della Polisportiva San Michele Donnici con il risultato di 0 – 3. Il ricorso veniva ritenuto fondato in quanto il C.U. n. 1 della L.N.D. ha stabilito che “Alle gare del Campionato di 2a Categoria ed alle altre dell’attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all’età massima, tutti i calciatori regolarmente tesserati per la stagione sportiva 2022/2023 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dall’art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.”. Quest’ultime prevedono che “I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelle della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14° anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale – L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile”. Dalle norme sopra citate, emerge che i calciatori che hanno compiuto il 15° anno di età possono partecipare alle competizioni organizzate dalla LND, solo previa autorizzazione del Comitato Regionale – LND di appartenenza. Nel caso di specie, è stato richiesto, all’Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria, se il calciatore indicato in ricorso fosse stato autorizzato a partecipare alle attività agonistiche ed il riscontro ha avuto esito negativo. Le argomentazioni della A.S.D. Polisportiva San Michele Donnici rivestono duplice natura, di ordine formale e relative al merito. In via preliminare la A.S.D. Polisportiva San Michele Donnici chiede che il reclamo di primo grado ed il propedeutico preannuncio, siano dichiarati inammissibili in quanto notificati con documentazione allegata a PEC priva di firma che proverebbe solo l’invio e la ricezione, ma non la paternità della stessa. Tale lagnanza è priva di fondamento in quanto il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 3, comma 2, dispone che per tutto quanto non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice C.O.N.I. il quale, a sua volta, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva. Il reclamo proviene dalla PEC ufficiale della società reclamante e, poiché il Codice di Giustizia Sportiva nulla prevede espressamente sulla forma del reclamo, si deve intendere legittimo inoltrare il reclamo stesso a mezzo PEC, riconducibile alla società reclamante. Relativamente al merito, la reclamante ritiene che il vizio rivesta mero rilievo formale non alterando la regolarità della gara, sostiene quindi che la documentazione necessaria all’autorizzazione era comunque già stata predisposta e pronta per l’inoltro al Comitato e che il ritardo è stato causato da ragioni di eccezionalità. Nessuno dei profili può trovare accoglimento. Le norme sono chiare nel ritenere che il vizio comporti l’irregolarità della posizione del calciatore e, quindi, della gara; mentre il secondo profilo è palesemente non rilevante. Il reclamo è, pertanto, da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone addebitarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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