C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 07.02.2023 – Delibera – RECLAMO N. 21 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N° 96 del 19.01.2023 (Inibizione del Dirigente Sig. Restuccia Giuseppe fino al 15.09.2023; Squalifica del giocatore Sig. Araco Silvano per cinque giornate effettive; Squalifica dell’ Allenatore Sig. Romano Domenico per tre giornate effettive).

RECLAMO N. 21 della Società F.C.D. ROMBIOLESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. N° 96 del 19.01.2023 (Inibizione del Dirigente Sig. Restuccia Giuseppe fino al 15.09.2023; Squalifica del giocatore Sig. Araco Silvano per cinque giornate effettive; Squalifica dell’ Allenatore Sig. Romano Domenico per tre giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la reclamante assistita dall’Avv. Procopio Davide;

RITENUTO

a) che dal referto arbitrale risulta che: - al termine della gara il direttore di gara era costretto a riparare nel suo spogliatoio ed a chiudere la porta a chiave perché inseguito dal dirigente Sig. Restuccia Giuseppe che minacciava di ucciderlo. Tali minacce il Sig. Restuccia ha reiterato dopo aver aperto la porta dello spogliatoio colpendola con pugni e calci, stringendo il braccio del direttore di gara e continuando con insulti e minacce anche in presenza dei carabinieri che, intervenuti, decidevano di scortare l'arbitro lungo il percorso di rientro al domicilio;

- il Sig.Araco Silvano rivolgeva al direttore di gara espressioni ingiuriose e offensive e, dopo aver ricevuto il provvedimento di espulsione, minacciava di picchiarlo all'uscita dal campo oppure recandosi presso il suo domicilio in compagnia di gente di sua conoscenza. A fine gara minacciava di ammazzarlo e veniva trattenuto da alcuni compagni di squadra; - dopo un richiamo verbale l'allenatore della F.C.D. Rombiolese Sig. Romano Domenico rivolgeva ripetutamente all'arbitro espressioni offensive e minacciose; b) che ai sensi dell'art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; c) che tuttavia, in presenza di altre emergenze istruttorie agli atti, questo organismo di giustizia ritiene di dover approfondire la posizione del Sig. Restuccia Giuseppe, mentre è in grado di decidere in ordine alle altre sanzioni comminate dal primo giudice; d) che la previsione di cui all'art. 9 C.G.S. (erroneamente dalla ricorrente indicato come art. 19), prevede una sanzione minima di quattro giornate di squalifica in caso di condotta di particolare violenza o di particolare gravità, ma ciò non esclude che per altre condotte possa farsi luogo a sanzioni superiori in relazione alla gravità dei fatti; e) che le sanzioni inflitte dal primo giudice sono congrue ed adeguate all'entità e alla gravità dei fatti ascritti all'allenatore Sig. Romano Domenico (responsabile di condotta offensiva e minacciosa), mentre appaiono eccedenti in relazione alla accertata condotta del calciatore Araco Silvano (responsabile di reiterata condotta offensiva e minacciosa); f) che anche la sanzione dell'ammenda appare eccessiva, in considerazione della categoria d'appartenenza;

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale : - riduce la squalifica a carico del Sig. ARACO Silvano a QUATTRO giornate effettive di gara; - riduce l'ammenda a carico della società ad ¬ 150,00; - dispone l’audizione dell’arbitro per la data del 27 febbraio 2023, ore 15,30, per essere sentito in ordine ai fatti ascritti al Sig. Restuccia Giuseppe; - conferma nel resto e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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