C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 107 del 07.02.2023 – Delibera – RECLAMO N. 22 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N° 25 del 20.01.2023 (squalifica del giocatore Sig. De Luca Politano Christian fino al 30.06.2023; Inibizione dell’allenatore Sig. Arlia Salvatore fino al 30.04.2023).

RECLAMO N. 22 della Società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N° 25 del 20.01.2023 (squalifica del giocatore Sig. De Luca Politano Christian fino al 30.06.2023; Inibizione dell’allenatore Sig. Arlia Salvatore fino al 30.04.2023).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il Rappresentante della Società reclamante;

RITENUTO

a) che la Corte deve pronunciarsi, sulla base delle richieste formulate dalla Società reclamante, in ordine alle sanzioni oggetto di ricorso in relazione ai fatti ascritti ai tesserati, senza poter esaminare altri aspetti del tutto estranei all'oggetto del giudizio in relazione alle conclusioni rassegnate; b) che dal referto arbitrale risulta provato che: - al 30° del secondo tempo di gioco, dopo la concessione di un calcio di rigore alla squadra avversaria, il calciatore Sig. De Luca Politano Christian della Polisportiva Belmonte, colpiva con un leggero calcio la gamba del direttore di gara, senza alcuna conseguenza, rendendosi responsabile di atto di protesta violenta, tale dovendosi qualificare il fatto; - nella medesima circostanza, l'allenatore della A.S.D. Polisportiva Belmonte, Sig. Arlia Salvatore, entrava abusivamente in campo, protestava nei confronti del direttore di gara rivolgendogli espressioni offensive. c) dal referto arbitrale non si apprezza che il Sig. Arlia Salvatore abbia rivolto espressioni di disprezzo nei confronti della F.I.G.C., né sussistono sufficienti elementi che inducano a ritenere che egli abbia tentato di introdursi nello spogliatoio arbitrale, difettando ogni descrizione circa atti idonei diretti in modo non equivoco a compiere l'azione; d) che, conseguentemente le sanzioni devono essere proporzionate all'entità dei fatti effettivamente accertati;

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale : - riduce la squalifica a carico del calciatore Sig. DE LUCA POLITANO Christian fino al 20.03.2023; - riduce la squalifica a carico del Sig. ARLIA Salvatore fino al 28.02.2023; - dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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