C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 110 del 09.02.2023 – Delibera – RECLAMO N. 23 della società A.S.D LUPI MARCELLINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 28G del 03.02.2023 (squalifica del calciatore sig. CHIAPPETTA Nicolas per TRE gare effettive).

 

RECLAMO N. 23 della società A.S.D LUPI MARCELLINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 28G del 03.02.2023 (squalifica del calciatore sig. CHIAPPETTA Nicolas per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

che il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza, in relazione alla gara A.S.D. Fagnano – A.S.D. Lupi Marcellina del 28/01/2023, ha squalificato per tre gare effettive il capitano della società A.S.D. Lupi Marcellina, Sig. Chiappetta Nicolas, ai sensi dell’art.5, comma 2, C.G.S., a seguito di atti di violenza commessi da due calciatori della medesima società, non identificati dal direttore di gara, a danno di due calciatori della squadra avversaria (cfr. C.U. n.28G del 03 febbraio 2023 della Delegazione Provinciale di Cosenza). La A.S.D. Lupi Marcellina propone ricorso avverso la suddetta decisione, chiedendo “l’immediata cessazione dell’esecuzione della sanzione della squalifica per tre gare effettive” irrogata al calciatore suddetto, sostenendo che il giudice di prime cure abbia applicato erroneamente, nel caso che occupa, l’art.5, comma 2, del C.G.S., che indica quale condizione essenziale, affinché il capitano di una squadra risponda degli atti commessi, in occasione della gara, da un compagno di squadra non individuato, il verificarsi di “atti di violenza nei confronti degli ufficiali di gara”. Invece, nel caso di specie, evidenzia la reclamante, gli atti di violenza non sono stati posti verso gli ufficiali di gara, bensì verso altri calciatori e, pertanto, la normativa suddetta non può essere applicata. In ogni caso, la ricorrente indica nel ricorso il nominativo dei calciatori resisi effettivamente responsabili degli atti di violenza a danno dei due calciatori dell’A.S.D. Fagnano, pur rappresentandoli in maniera meno grave. Questo Collegio ritiene di dover accogliere le istanze della A.S.D. Lupi Marcellina, in quanto alla presente fattispecie, non è applicabile l’art.5, comma 2, C.G.S., per le motivazioni correttamente esposte dalla reclamante e riportate in precedenza. Pertanto, si dispone la revoca con effetto immediato della squalifica per tre gare effettive irrogata in primo grado al calciatore Sig. Chiappetta Nicolas, capitano dell’A.S.D. Lupi Marcellina, e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza per gli adempimenti di propria competenza, avendo la società ricorrente individuato nel proprio reclamo i nominativi dei calciatori resisi responsabili degli atti di violenza a danno di quelli dell’A.S.D. Fagnano;

P.Q.M.

in accoglimento del reclamo, dispone la revoca, con effetto immediato, della squalifica per tre gare effettive irrogata al calciatore Sig. Chiappetta Nicolas, capitano dell’A.S.D. Lupi Marcellina, e la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza per gli adempimenti di propria competenza, avendo la predetta società individuato nel proprio reclamo i nominativi dei calciatori resisi responsabili degli atti di violenza nei confronti di quelli dell’A.S.D. Fagnano. Dispone, altresì, accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva sul conto della società reclamante.

 

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