C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 113 del 14.02.2023 – Delibera – RECLAMO N. 27 della società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 27G del 27.01.2023 (Perdita sportiva della gara A.S.D Polisportiva Belmonte – A.S.D. Cesco Sbano del campionato under 15 provinciale girone A del 14.01.2023 con il punteggio di 0-3; ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di euro 75,00 per abbandono del campo per proteste; squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio fino al 27/02/2023).

 

RECLAMO N. 27 della società A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 27G del 27.01.2023 (Perdita sportiva della gara A.S.D Polisportiva Belmonte – A.S.D. Cesco Sbano del campionato under 15 provinciale girone A del 14.01.2023 con il punteggio di 0-3; ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di euro 75,00 per abbandono del campo per proteste; squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio fino al 27/02/2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentita la Società reclamante

RILEVA

La Società A.S.D. Polisportiva Belmonte ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo relativamente alla gara del 14.01.2023 A.S.D. POLISPORTIVA BELMONTE - A.S.D. CESCO SBANO del campionato Under 15 provinciale di Cosenza, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla società A.S.D Polisportiva Belmonte la punizione sportiva della gara con il risultato di 0-3, ha inflitto A.S.D Polisportiva Belmonte l'ammenda di euro 25,00 per prima rinuncia; ha penalizzato la A.S.D Polisportiva Belmonte di un punto in classifica; ha disposto la sanzione dell’ammenda di euro 75,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; nonché la squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio fino al 27.02.2023. La Società reclamante eccepisce, in via pregiudiziale, la violazione dell’art. 67 C.G.S. stante la mancata notifica della data di fissazione dell’udienza di 1° grado e, nel merito, l’erroneità della decisione assunta per violazione della regola n. 5 del regolamento del Giuoco del Calcio. Il ricorso merita accoglimento. Preliminarmente, questa Corte rileva che, dagli atti relativi al primo grado di giudizio, non risulta la comunicazione alla Società reclamante della data in cui il Giudice Sportivo avrebbe assunto la propria decisione, con conseguente violazione dell’art. 67 C.G.S.. Tale irregolarità, pur comportando la nullità del provvedimento assunto dal Giudice Sportivo, non esonera, tuttavia, questa Corte ad effettuare anche la valutazione del merito della vicenda. Ebbene, dal referto arbitrale emerge che il direttore di gara ha sospeso la gara in quanto l’allenatore della A.S.D Polisportiva Belmonte ha manifestato l’intenzione di abbandonare il terreno di gioco, in segno di protesta contro le decisioni arbitrali. Affinché le gare possano subire interruzioni con un effetto conclusivo sullo svolgimento delle stesse, è necessario che i tesserati abbiano posto in serio pericolo l’incolumità degli Ufficiali di gara (o dei calciatori o di altri tesserati delle società partecipanti alla competizione) ed occorre, altresì, che l’Arbitro non sia stato in grado di fronteggiare le problematiche sopra esposte ed abbia verificato l’impossibilità di giungere ad una conclusione “fisiologica” della gara dopo aver fatto ricorso a tutti i mezzi in suo potere. A fronte dell’interruzione e del successivo comportamento di una delle due Società, avrebbe dovuto chiamare il capitano e comunicare le conseguenze a cui andava incontro la propria squadra qualora si fossero rifiutati di riprendere il gioco. La ricostruzione dei fatti che si sono verificati nel corso della gara in epigrafe, e le circostanze descritte dall’Arbitro nel supplemento, rendono evidente che la Società reclamante non ha effettivamente abbandonato il terreno di gioco, che la dichiarazione dell’allenatore è rimasta una mera affermazione e che nessun colloquio con il capitano e/o con il dirigente accompagnatore si è verificato al fine di verificare l’effettiva intenzione della squadra di abbandonare il campo. L’interruzione della partita, pertanto, è stata decretata dal Direttore di gara, senza che ve ne fossero effettivamente le condizioni. Ciò, sulla base della consolidata Giurisprudenza Sportiva, configura una fattispecie sostanziale che deve essere fronteggiata attraverso la ripetizione della gara. Tale decisione è supportata dalla Commissione di Appello Federale che in un analogo caso ha stabilito “nel caso in cui la direzione tecnica della gara venga turbata momentaneamente da proteste o da atteggiamenti ribelli e indisciplinati di calciatori o di altri tesserati durante lo svolgimento del gioco, il decretare la fine anticipata della competizione, ovvero la sua prosecuzione fittizia non corrisponde ad una reale situazione di pericolo e si rileva come proiezione di uno stato d’animi dell’arbitro esageratamente preoccupato o timoroso” (cfr. Com. Uff. n. 27/C del 5/4/90).

Dagli atti ufficiali si evince, inequivocabilmente che, di fatto, l’Arbitro non si è avvalso dei poteri di cui all’art. 64 n. 1 N.O.I.F. non svolgendo le attività a cui era tenuto ai sensi di tale norma. Pertanto, non avendo il direttore di gara posto in essere i tentativi necessari per la ripresa della gara e non emergendo, dagli atti, l’oggettiva impossibilità di proseguire l’incontro, si deve concludere che il provvedimento di sospensione della gara, a cui va riconosciuta la natura di atto estremo ed eccezionale non andava, quindi, adottato rientrando pertanto la fattispecie negli estremi di cui all’art. 10 comma 5) lett.c) C.G.S.. L’accoglimento del ricorso comporta l’annullamento di tutte le ulteriori sanzioni accessorie comminate dal Giudice Sportivo.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il reclamo e dispone: - la ripetizione della gara, mandando al Comitato Provinciale di Cosenza per gli adempimenti di sua competenza; - la revoca dell'ammenda di € 25,00 per prima rinuncia; - la revoca della penalizzazione della A.S.D Polisportiva Belmonte di un punto in classifica; - la revoca della sanzione dell’ammenda di € 75,00 per abbandono del campo della squadra per proteste; - l’annullamento della squalifica del dirigente accompagnatore Sig. Regasto Saverio; accreditarsi, infine, il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

 

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