C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 16/02/2023 – Delibera – Gara del 5/ 2/2023 DIAMANTE CASELLI PASCALE – TARSIA 1976

Gara del 5/ 2/2023 DIAMANTE CASELLI PASCALE - TARSIA 1976

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 111 del 9 febbraio 2023; preso atto che la società A.S.D. Tarsia 1976 ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto; rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentar e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato richiesto l'addebito sul conto corrente della società ricorrente del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la A.S.D. Tarsia 1976 chiede di irrogarsi alla società avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per diverse presunte irregolarità riportate sulle distinte di gara consegnate all’arbitro e nella fattispecie: -la società A.S.D. Diamante Caselli Pascale avrebbe segnalato quale titolare il calciatore n. 14 RUFFO Cristian Pio e come riserva il numero 2 DE ROSE Orlando che, invece, avrebbe preso parte all’incontro dall’inizio trovandosi così con dodici calciatori titolari iscritti in distinta; - la società ASD Diamante Caselli avrebbe riportato in distinta, anche se cancellati grossolanamente, ventuno calciatori (anziche i venti consentiti); lette le integrazioni al ricorso presentate dall'A.S.D. Tarsia 1976 nelle quali, tra l'altro, la società parla di scambio in maniera assolutamente volontaria dell'identità di due calciatori, nella fattispecie il calciatore indicato in distinta con il numero 2 DE ROSE Orlando (matr. 4864415) corrisponderebbe invece al calciatore RUFFO Cristian Pio (matr. 5868698) senza che vi fosse autorizzazione da parte del direttore di gara; lette le controdeduzioni fatte pervenire dalla società A.S.D. Diamante Caselli Pascale; letti gli atti ufficiali ed il supplemento appositamente richiesto al direttore di gara dai quali risulta che la società A.S.D. Diamante Caselli Pascale indicava venti calciatori in distinta e scendeva regolarmente in campo con undici calciatori facendo partecipare tra i titolari il Sig. DE ROSE Orlando (calciatore con la maglia n. 2), in luogo del calciatore Sig. RUFFO Cristian Pio (calciatore con la maglia n. 14) e che l'arbitro provvedeva a fine gara a richiamare subito il dirigente accompagnatore di gara per conferire l'accaduto e specificare la distinta; considerato che l'art. 61, comma 1, CGS conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio; considerato che l'assunto della ricorrente non costituisce motivo per infliggere alla società A.S.D. Diamante Caselli Pascale la punizione sportiva della perdita della gara nonostante sia da rilevare, in questa sede, che la distinta di gara consegnata alla società ricorrente non riporti correttamente l'indicazione dei calciatori titolari e, pertanto, ha indotto l'A.S.D. Tarsia 1976 a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro; ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. Tarsia 1976;

delibera

1) rigettare il ricorso della società A.S.D. Tarsia 1976 e, per l'effetto, omologare il risultato della gara DIAMANTE CASELLI PASCALE - TARSIA 1976: 2-1; 2) non incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A.S.D. Tarsia 1976, poiche indotta in errore; 3) irrogare alla società A.S.D. DIAMANTE CASELLI PASCALE l’ammenda di €.100,00 per errata compilazione della distinta di gara.

 

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