C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 07.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 25 della società AMATORI ROCCABERNARDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 26.01.2023( Inibizione Allenatore Sig.MARAZZITA Giuseppe fino al 30.06.2023; Squalifica Calciatore Sig. PALLONE Nicola per TRE giornate; Punizione sportiva perdita della gara Amatori Roccabernarda – Cutro Amatori 2013 del 21.01.2023 valevole per il Torneo Ricreativo Amatori – con il punteggio di 0 – 3).
RECLAMO N. 25 della società AMATORI ROCCABERNARDA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato provinciale di Crotone di cui al Comunicato Ufficiale n. 15 del 26.01.2023( Inibizione Allenatore Sig.MARAZZITA Giuseppe fino al 30.06.2023; Squalifica Calciatore Sig. PALLONE Nicola per TRE giornate; Punizione sportiva perdita della gara Amatori Roccabernarda - Cutro Amatori 2013 del 21.01.2023 valevole per il Torneo Ricreativo Amatori – con il punteggio di 0 - 3).
LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE
Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentita la Società reclamante, nonché il Direttore di gara a chiarimenti alla presenza del rappresentante AIA Sig. Vincenzo Nicoletti;
RILEVA
La Società Amatori Roccabernarda ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Crotone relativamente alla gara del 21.01.2023 Amatori Roccabernarda – A.S.D. Amatori Cutro, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società Amatori Roccabernarda la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché ha inflitto la squalifica al calciatore Sig. Nicola Pallone per tre giornate ed ha inflitto all’allenatore Sig. Giuseppe Marazzita l’inibizione fino al 30.06.2023. La società reclamante eccepisce che l’arbitro avrebbe commesso un errore tecnico in quanto non vi erano le condizioni per la sospensione della gara, non essendosi verificati fatti o situazioni che, in concreto, possano ritenersi gravemente pregiudizievoli per la incolumità del direttore di gara. Chiede, altresì, di riformare le sanzioni inflitte all’allenatore Sig. Giuseppe Marazzita ed al calciatore Sig. Nicola Pallone. Sulle sanzioni ai tesserati, questa Corte si è già pronunciata, giusto provvedimento pubblicato sul C.U. n. 113 del 14.02.2023. In ordine alla decisione sulla perdita della gara, dopo aver sentito il direttore di gara, si può ritenere raggiunta la prova dei fatti descritti nel rapporto. Infatti, l’Arbitro Sig. Ciancaleoni Ottavio ha confermato quanto già contenuto nel referto, ed in particolar modo, ha precisato che, dopo il contatto con l’allenatore e le continue e reiterate proteste della squadra di casa, non vi erano più le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara. Ai sensi dell’art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, per cui il reclamo deve essere respinto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo in ordine alla richiesta di ripetizione della gara. Nel resto si rimanda alla delibera della Corte presente nel Comunicato Ufficiale n. 113 del 14.02.2023.
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