C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 07.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 36 della società A.S.D. CITTA’ DI FIORE C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 16.02.2023 (Inibizione Dirigente Sig. CORDUA Valerio fino al 30.06.2023; Squalifica Allenatore Sig. FEDERICO Umberto fino al 26.04.2023).

RECLAMO N. 36 della società A.S.D. CITTA' DI FIORE C/5 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n. 114 del 16.02.2023 (Inibizione Dirigente Sig. CORDUA Valerio fino al 30.06.2023; Squalifica Allenatore Sig. FEDERICO Umberto fino al 26.04.2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Dal rapporto arbitrale, emerge che al termine della gara A.S.D. Città di Fiore C5 – A.S.D. Domenico Sport, il dirigente della A.S.D. Città di Fiore, sig. Valerio Cordua, entrava sul terreno di gioco ed in maniera aggressiva spintonava ripetutamente al petto e strattonava per la divisa uno dei direttori di gara nonché gli rivolgeva parole offensive. Sempre al termine della partita, l’allenatore della A.S.D. Città di Fiore C5, sig. Federico Umberto, colpiva per tre volte con calci e pugni la porta dello spogliatoio arbitrale e rivolgeva parole offensive ai direttori di gara. Il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria, pertanto, squalificava l’allenatore, Sig. Federico Umberto, fino al 26.04.2023 e comminava al dirigente, Sig. Valerio Cordua, l’inibizione fino al 30.06.2023. Avverso tale decisione la Società A.S.D. Città di Fiore C5 proponeva reclamo, non contestando i fatti, ma chiedendo una riduzione della squalifica inflitta ai propri tesserati, in quanto non si sarebbero verificati azioni violente nei confronti dei direttori di gara.

Passando al merito della decisione, il ricorso è fondato. Ai sensi dell’art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Le sanzioni inflitte dal primo giudice appaiono eccessive in relazione alle accertate condotte del dirigente Sig. Valerio Cordua e dell’allenatore Sig. Federico Umberto, e devono essere ridotte come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell’inibizione al dirigente Sig. Valerio CORDUA fino al 31 MAGGIO 2023, nonché riduce la squalifica dell’allenatore Sig. FEDERICO Umberto fino al 31 MARZO 2023. Dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

 

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