C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 07.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 33 della società POL. REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 16.02.2023 (Inibizione Dirigente Sig. ESPOSITO Roberto fino al 16.05.2023; Squalifica calciatore Sig. COZZA Elio fino al 16.04.2023; Ammenda € 100,00).

 

RECLAMO N. 33 della società POL. REAL COSENZA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 22 del 16.02.2023 (Inibizione Dirigente Sig. ESPOSITO Roberto fino al 16.05.2023; Squalifica calciatore Sig. COZZA Elio fino al 16.04.2023; Ammenda € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

Dagli atti ufficiali di gara, emerge che al 30’ del secondo tempo alcuni tesserati della società reclamante facevano ingresso, abusivamente, sul terreno di gioco al fine di rivolgere frasi offensive nei confronti del Commissario di Campo e dell'Arbitro; che il dirigente della Società Polisportiva Real Cosenza, Sig. Roberto Esposito, teneva un comportamento offensivo ed irriguardoso nei confronti del Direttore di gara e del Commissario di campo, nonché offendeva l’allenatore avversario e rivolgeva minacce ai tifosi presenti in tribuna; ed, infine, il calciatore Sig. Cozza Elio teneva un comportamento irriguardoso ed offensivo nei confronti del Direttore di gara e del Commissario di campo. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Cosenza, pertanto, comminava alla Società Polisportiva Real Cosenza un’ammenda di euro 100,00 e comminava la sanzione dell’inibizione a danno del dirigente Sig. Roberto Esposito fino al 16.05.2023 e la squalifica del calciatore Sig. Cozza Elio sino al 16.04.2023. Avverso tale decisione la Società Polisportiva Real Cosenza proponeva reclamo, contestando i fatti, rilevando come nessun ingresso sul terreno di gioco fosse mai avvenuto, disconoscendo i fatti addebitati al dirigente, e rilevando che il calciatore Sig. Cozza Elio si era limitato ad una protesta vibrata nei confronti dell’arbitro dettata dalla concitazione della gara, ma non assumendo toni offensivi e minacciosi. Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Ai sensi dell’art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Tuttavia, appare equo rideterminare le sanzioni inflitte ai tesserati della società reclamante, in quanto i fatti addebitabili sia al dirigente Sig. Roberto Esposito che al calciatore Sig. Elio Cozza possono essere ricondotti alla fattispecie di comportamento gravemente irriguardoso, che, però, non si sono concretizzati con contatto fisico. Pertanto, la sanzione dell’inibizione del dirigente Sig. Roberto Esposito dovrà essere ridotta fino al 16.04.2023 e la squalifica al calciatore Sig. Elio Cozza dovrà essere ridotta fino al 20.03.2023.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la sanzione dell’inibizione al dirigente Sig. Roberto ESPOSITO fino al 16 APRILE 2023, riduce la squalifica al calciatore Sig.Elio COZZA fino al 20 MARZO 2023; Conferma nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

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