C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 07.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 34 della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23.02.2023 (Squalifica calciatore Sig. MOTOLESE Eligio per QUATTRO gare, squalifica calciatore Sig. GAGLIARDI Michele per TRE gare).

 

RECLAMO N. 34 della società A.S.D. AMANTEA FUTSAL avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n. 23 del 23.02.2023 (Squalifica calciatore Sig. MOTOLESE Eligio per QUATTRO gare, squalifica calciatore Sig. GAGLIARDI Michele per TRE gare).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La Società A.S.D. Amantea Futsal ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza relativamente alla gara A.S.D. Icierre Lamezia C5 - A.S.D. Amantea Futsal chiedendo la riduzione delle squalifiche inflitte ai calciatori Sig.Motolese Eligio e Sig. Gagliardi Michele senza alcuna specificazione dei motivi di reclamo. Passando al merito della decisione, il ricorso è parzialmente fondato. Ai sensi dell’art. 61 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara o del Commissario di campo ed i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Tuttavia, appare equo rideterminare le sanzioni inflitte ai tesserati della società reclamante, riducendo la squalifica del calciatore Sig. Motolese Eligio a TRE giornate effettive e la squalifica del calciatore Sig. Gagliardi Michele a DUE gare effettive.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale, in parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica al calciatore Sig. MOTOLESE Eligio a TRE giornate effettive e la squalifica al calciatore Sig. GAGLIARDI Michele a DUE gare effettive; Dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.

 

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