C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 124 del 07.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 35 della società A.S.D. SCALA COELI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 16.02.2023 (Punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Scala Coeli – A.S.D. N.P. Sandemetrese 2021 del 05/02/2023 del Campionato di Terza Categoria Girone A – con il punteggio di 0 – 3).

RECLAMO N. 35 della società A.S.D. SCALA COELI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n. 20 del 16.02.2023 (Punizione sportiva perdita della gara A.S.D. Scala Coeli – A.S.D. N.P. Sandemetrese 2021 del 05/02/2023 del Campionato di Terza Categoria Girone A - con il punteggio di 0 – 3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo;

RILEVA

La società reclamante ha proposto reclamo al Giudice Sportiva Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano relativamente alla gara A.S.D. Scala Coeli - N.P. Sandemetrese 2021 deducendo presunti errori tecnici del direttore di gara. Il Giudice Sportivo ha dichiarato inammissibile il reclamo in quanto “non risulta provato alla controparte né l’invio del preannuncio né, tantomeno, quello del reclamo stesso”. La Società reclamante ha prodotto in giudizio la prova della notifica del preannuncio di reclamo alla Società A.S.D. N.P.Sandemetrese 2021 inviata con pec in data 05.02.2023 alle ore 19:48, nonché la prova della notifica del reclamo dinanzi al Giudice Sportivo inviato sempre con PEC in data 08.02.2023 alle ore 9:34. Pertanto, il reclamo deve essere accolto, ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 78, II comma C.G.S., bisogna rinviare la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano per l’esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo; dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano per l’esame del merito; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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