C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 127 del 14.03.2023 – Delibera – RECLAMO n° 36 della società A.S.D. SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 23.02.2023 (ammenda 150,00 €; squalifica calciatore Sig. CIRILLO Francesco fino al 23.02.24, condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l’applicazione delle sanzioni previste dal ex C.U.n.104/A del 2014 e n. 168/A del 2017 in materia di prevenzione e contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara).
RECLAMO n° 36 della società A.S.D. SAN LUCIDO FOOTBALL CLUB avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza cui al Comunicato Ufficiale n° 23 del 23.02.2023 (ammenda 150,00 €; squalifica calciatore Sig. CIRILLO Francesco fino al 23.02.24, condotta violenta da parte di un tesserato, che rientra tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal ex C.U.n.104/A del 2014 e n. 168/A del 2017 in materia di prevenzione e contrasto alle condotte violente nei confronti degli Ufficiali di gara).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante rappresentata dall’Avv. Giuseppe Mandarino
RILEVA
La reclamante contesta la delibera del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui in epigrafe nella parte in cui ha inflitto la squalifica fino al 23.02.2024 al calciatore Sig. Cirillo Francesco in quanto “a seguito del provvedimento espulsivo da parte del direttore di gara, lo colpiva alla mano con un forte e violento schiaffo, che gli provocava dolore e successivamente rossore sul dorso della mano. Lo schiaffo era talmente violento da causare anche la rottura del cartellino rosso” e l’ammenda di 150 €; nel contempo, ritiene opportuno non impugnare la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara per 0 – 6 quale monito per evitare che i citati episodi abbiano a ripetersi. La reclamante nega che il comportamento attribuito al suo calciatore sia qualificabile come atto di violenza in quanto lo stesso, in preda ad uno stato di frustrazione conseguente all’espulsione, non ha inteso colpire l’arbitro ma solo il cartellino. Aggiunge quindi che il gesto del calciatore Sig. Cirillo Francesco non ha comunque comportato conseguenze lesive ma solo, come del resto rappresentato dall’arbitro, solo un po’ di rossore alla mano.
Ai sensi dell’art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione il rapporto dell’arbitro, che si presenta puntuale e privi di vizi logici, non può essere messo in dubbio. Con riguardo alla sanzione irrogata questa Commissione ritiene, tuttavia, che una valutazione corretta della gravità del gesto imponga una rimodulazione della squalifica per ricondurla a congruità, per cui la riduce a tutto il 30.09.2023; rigetta nel resto.
P.Q.M.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, in parziale accoglimento del reclamo riduce la squalifica al calciatore Sig. CIRILLO Francesco fino al 30 SETTEMBRE 2023; rigetta il reclamo nel resto e dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.
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