C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 128 del 15.03.2023 – Delibera – RECLAMO n° 40 della Società A.S.D. ROTA GRECA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 117 del 23.02.2023 (squalifica calciatore Sig. ESPOSITO Antonello per QUATTRO gare effettive).

RECLAMO n° 40 della Società A.S.D. ROTA GRECA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 117 del 23.02.2023 (squalifica calciatore Sig. ESPOSITO Antonello per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

 letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria ha inflitto la squalifica per quattro gare al calciatore Sig. Esposito Antonello “per comportamento minaccioso nei confronti dell'arbitro nonché per condotta di modesta violenza verso lo stesso direttore di gara che veniva afferrato per un braccio cercando di spingerlo verso il muro di recinzione dell'impianto di gioco, senza conseguenze”. La reclamante nega che il calciatore abbia minacciato l’arbitro ed, ancora di più, che lo abbia spinto chiarendo che il calciatore Sig.Esposito Antonello, nel tentativo di avere delucidazioni sulla mancata concessione di un calcio di rigore, lo ha solo involontariamente sfiorato. Ai sensi dell’art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione la narrazione dell’arbitro, che si presenta puntuale, non può essere messa in dubbio. La sanzione appare assolutamente adeguata e congrua al fatto contestato per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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