C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 22.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 30 della SOCIETA’ A.S.D. REAL FABRIZIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. N°37 del 9 Febbraio 2023 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; squalifica del calciatore Franzè Alberto quale capitano della Società A.S.D. Real Fabriziese per due gare effettive; ammenda di € 100,00).

RECLAMO N. 30 della SOCIETA’ A.S.D. REAL FABRIZIESE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione provinciale di Vibo Valentia di cui al C.U. N°37 del 9 Febbraio 2023 (punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; squalifica del calciatore Franzè Alberto quale capitano della Società A.S.D. Real Fabriziese per due gare effettive; ammenda di € 100,00).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; Sentita la Società reclamante; Sentito l’arbitro a chiarimenti accompagnato dal Presidente della Sezione A.I.A. di Lamezia Terme;

RITENUTO CHE

- nel supplemento di rapporto arbitrale della gara A.S.D. Crissense – A.S.D. Real Fabriziese del 05/02/2023, valevole per il campionato di terza categoria girone E, risulta che: “Al 50° del 2t, mentre mi trovavo con il cartellino rosso in mano per notificare l’espulsione ai due calciatori sig. BELLISSIMO SIMONE (n. 9 CRISSENSE) e sig. VALLELUNGA MICHELE (n. 18 REAL FABRIZIESE), quasi tutti i componenti di entrambe le squadre (comprese le persone occupanti le panchine) si sono precipitate nella zona dell’accaduto scatenando una rissa generale. In particolare notavo, oltre ai due espulsi che scatenavano l’accaduto, l’assistente arbitrale numero 2 della società CRISSENSE Sig. MALFARA’ DOMENICO che con la bandierina colpiva più persone sferrando anche pugni e calci nella mischia. Questa rissa proseguiva per diversi minuti ed ero impossibilitato a notificare i provvedimenti disciplinari, sia a riprendere la gara, per cui emettevo il triplice fischio di fine gara visto che non c’erano più le condizioni per riprenderla nonostante l’intervento dei Carabinieri. Giunto negli spogliatoi notavo un infortunio alla mano del sig. VALLELUNGA MICHELE n. 18 REAL FABRIZIESE, ed un infortunio all’occhio destro del Sig. IOZZO FRANCESCO n. 00 CRISSENSE”. -ad integrazione del rapporto, il direttore di gara precisava: “Confermo come richiesto per le vie brevi che la gara non era ancora finita in quanto l’episodio descritto si è verificato all’inizio del quinto minuto di recupero segnalato. Pertanto, se avessi avuto la possibilità, avrei notificato le due espulsioni ai calciatori che avevano generato la rissa (n. 9 Crissense e n. 18 Real Fabriziese), e all’assistente di parte della Crissense Sig. Malfarà che colpiva gli avversari con la bandierina e con calci e pugni. Fatto questo avrei ripreso il gioco per far battere il calcio di punizione e far terminare regolarmente la gara”.

- in esito alla valutazione dei fatti descritti, nell’adottare i provvedimenti sanzionatori in esame, per quanto qui interessa, il Giudice Sportivo Territoriale delle Delegazione provinciale di Vibo Valentia ha precisato che i due calciatori venivano espulsi per reciproche scorrettezze a seguito di una reazione per un normale fallo di gioco; che tutti i componenti di entrambe le squadre, incluse le panchine, si precipitavano nella zona dell’accaduto azzuffandosi tra di loro; che, indipendentemente dal comportamento fattivo dei dirigenti segnalato dall’arbitro, la zuffa è stata violenta, ha coinvolto più soggetti ed ha avuto un esito infausto, come si evince dalle ecchimosi riportate dai calciatori indicati dall’arbitro; che il direttore di gara non ha avuto la possibilità di portare a termine la gara; che i capitani delle due squadre non hanno tenuto un comportamento probo e di lealtà sportiva, non adoperandosi affatto per calmare gli animi, anzi dalle risultanze del referto e del supplemento arbitrale si ricava il dato di una loro partecipazione alla zuffa. - avverso la decisione predetta ha proposto ricorso la Società A.S.D. Real Fabriziese, chiedendo la riforma delle seguenti sanzioni: la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 inflitta ad entrambe le società, con attribuzione della vittoria della gara per 0-3 alla A.S.D. Real Fabriziese; la squalifica per due gare effettive del calciatore Sig. Franzè Alberto (nato l'11.07.1983) n. 5, quale capitano della A.S.D. Real Fabriziese; l'ammenda di € 100,00 (euro cento/00). Ha fondato la reclamante il suo ricorso sul presupposto che non vi è stata alcuna vera e propria rissa, bensì una aggressione di diversi tesserati della A.S.D. Crissense contro il Sig. Vallelunga Michele (che ha riportato lesioni refertate) e dei calciatori della A.S.D. Real Fabriziese intervenuti in sua difesa. Le argomentazioni addotte sono le seguenti: 1) Il calciatore Sig. Vallelunga Michele della Società A.S.D. Real Fabriziese, dopo aver subito un grave fallo dal calciatore avversario Sig. Bellissimo Simone, commetteva fallo di reazione ed, in conseguenza di ciò, veniva aggredito da numerosi calciatori della Società A.S.D. Crissense che lo spingevano fino alla rete di recinzione del campo, nelle immediate vicinanze della Tribuna dove vi erano spettatori della sola squadra ospitante che incitavano alla violenza. 2) Tutti i componenti della panchina della Società A.S.D. Crissense entravano in campo per aggredire il calciatore Sig. Vallelunga Michele, che veniva colpito da diversi avversari, tra i quali il Sig. Malfarà Domenico, facente funzioni di assistente arbitrale, che utilizzava la bandierina. 3) A questo punto, alcuni calciatori della Società A.S.D. Real Fabriziese si avvicinavano ai facinorosi, senza però usare violenza verbale o fisica, ma al solo fine di calmare gli animi e mettere in salvo il compagno di squadra. 4) Erroneamente, quindi, l’arbitro riferiva nel referto che “tutti i componenti di entrambe le squadre si precipitavano nella zona dell’accaduto azzuffandosi tra loro”, mentre in realtà vi è stata l’invasione di campo da parte di tutta la panchina della Società A.S.D. Crissense, ma non dei tesserati della Società A.S.D. Real Fabriziese, rimasti correttamente in panchina. 5) Sicché non si sviluppava alcuna rissa (intesa come reciproca colluttazione), e i fatti violenti che hanno determinato la sospensione dell'incontro sono da attribuirsi unicamente ai tesserati della Società A.S.D. Crissense, mentre i tesserati della Società A.S.D. Real Fabriziese intervenuti in difesa del compagno di squadra per impedirne l'aggressione, sarebbero tutt’al più responsabili di atti riconducibili ad un eccesso di difesa. 6) Non vale a provare il contrario la circostanza descritta dall’arbitro che il calciatore della Società A.S.D. Crissense Sig. Iozzo Francesco n. 00 abbia riportato un infortunio all’occhio, in quanto ciò può essere avvenuto involontariamente, nella concitazione del momento e per responsabilità di un suo compagno di squadra. 7) La Società reclamante, a dimostrazione di quanto sostenuto, ha prodotto un filmato amatoriale, di cui ha chiesto l'ammissione. *** Tanto premesso, si osserva: -a) In siffatta situazione, come già affermato da questa Corte in precedenti decisioni, la produzione dei contributi filmati è inammissibile se non nei limitati casi tassativamente previsti dalla legislazione sportiva, ai sensi dell’art. 58, comma 1, e 61 del C.G.S., per cui la Corte Sportiva d'Appello Territoriale non è abilitata - nel caso di specie - a prenderne visione. La Giustizia Sportiva è unanime nel sancire l’inammissibilità del mezzo di prova audiovisivo in ipotesi differenti da quelle tassativamente elencate nelle norme predette, anche al fine di salvaguardare il principio di certezza e di intangibilità delle risultanze sul campo che non possono essere messe in discussione da una valutazione postuma dei fatti in sede giudiziaria, riconoscendo il valore di mezzo di prova privilegiata agli atti ufficiali di gara, ai referti dell’Arbitro e dei suoi Assistenti. -b) Per costante orientamento della Giustizia Sportiva, al quale questa Corte non può che aderire, la rissa è definita come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, per cui, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno, comunque, preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara.

Il Direttore di gara, sentito a chiarimenti, ha confermato, come scritto in referto, di avere assistito ad una rissa generalizzata che ha coinvolto i tesserati di entrambe le Società. -c) E’ inammissibile il reclamo avverso la squalifica per due giornate del capitano Franzè Alberto, sanzione non impugnabile, a norma dell’art. 137, comma 3, lett. a) del C.G.S.. -d) Appurata la responsabilità della Società A.S.D. Real Fabriziese secondo le ragioni suesposte, l’ammenda di euro 100,00 comminata alla reclamante appare congrua. -e) Le ulteriori richieste istruttorie sono superflue. Il reclamo non merita, quindi, accoglimento e la decisione del primo giudice deve trovare integrale conferma; le sanzioni irrogate dal primo giudice, in ragione delle differenti responsabilità accertate, sono congrue ed adeguate all'entità ed alla natura dei fatti ascritti.

P.Q.M.

 Dichiara inammissibile il reclamo avverso la squalifica del calciatore Sig. Franzè Alberto; rigetta il reclamo nel resto e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla Giustizia Sportiva.

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