C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 22.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 41 della Società A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n°121 del 02 marzo 2023 (squalifica calciatore Sig. Tegano Giovanni per cinque gare effettive).
RECLAMO N. 41 della Società A.S.D. COMPRENSORIO ARCHI CALCIO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n°121 del 02 marzo 2023 (squalifica calciatore Sig. Tegano Giovanni per cinque gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE
letti gli atti ufficiali e il reclamo;
RITENUTO
che secondo quanto risulta dal rapporto dell'arbitro, al 47° del secondo tempo, dopo aver subito un provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, il calciatore Sig. Tegano Giovanni, prima di uscire dal terreno di gioco, si dirigeva verso la panchina avversaria e prendeva a colpire con calci e pugni i componenti della stessa, originando una colluttazione cui partecipava la maggior parte dei componenti delle due società. Ai fini di valutare la gravità dei fatti, e della conseguente irrogazione della sanzione, si deve tenere conto della circostanza che il comportamento del calciatore Sig. Tegano Giovanni abbia dato luogo a disordini con coinvolgimento dei giocatori della due squadre, che tuttavia non influiva sul regolare svolgimento della gara. In dipendenza dei fatti accertati la sanzione del primo giudice può essere rimodulata, riducendo lievemente la misura della squalifica.
P.Q.M.
riduce la squalifica a carico del calciatore Sig. Tegano Giovanni a quattro giornate effettive di gara; conferma nel resto; dispone accreditarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva sul conto della reclamante.
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