C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 131 del 22.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 45 della A.S.D. DOMENICO ASPRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.122 del 03 marzo 2023 (punizione sportiva della perdita della gara C.S.P.R. 94 – A.S.D. Domenico Aspro col punteggio di 0-3; squalifica per n. 2 (due) gare effettive del calciatore Sig. Amabile Pietro; ammenda di euro 100,00).

RECLAMO N. 45 della A.S.D. DOMENICO ASPRO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n.122 del 03 marzo 2023 (punizione sportiva della perdita della gara C.S.P.R. 94 – A.S.D. Domenico Aspro col punteggio di 0-3; squalifica per n. 2 (due) gare effettive del calciatore Sig. Amabile Pietro; ammenda di euro 100,00).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali, il reclamo, le controdeduzioni e le repliche;

RITENUTO

- che la gara valevole per la fase finale dei play off del campionato under 19 girone F, è stata disputata in data 28/02/2023; - che, come da comunicato ufficiale n.105/A della F.I.G.C. pubblicato in Roma il 18/01/2023, e allegato al C.U. n.97 del Comitato Regionale Calabria del 19/01/2023, per i procedimenti di ultima istanza presso la Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale “Il termine per presentare il preannuncio di reclamo, unitamente al contributo, alla eventuale richiesta di copia di documenti e al contestuale invio alla controparte di copia della dichiarazione di preannuncio di reclamo, è fissato alle ore 24 del giorno in cui è stata pubblicata la decisione del Giudice Sportivo”, mentre “il termine entro cui deve essere depositato il ricorso presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello Territoriale e trasmesso alla controparte, in uno con le relative motivazioni è stabilito entro le ore 10 del giorno successivo a quello di pubblicazione della decisione”; - che la Società A.S.D. Domenico Aspro ha proposto ricorso avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale pubblicato nel C.U. n.122 del 03 marzo 2023 oltre i termini abbreviati previsti dai comunicati ufficiali di cui sopra. Ed, invero, ha preannunciato il reclamo con PEC del 06/03/2023 ed ha depositato il reclamo in data 08/03/2023; - che il mancato rispetto dei termini comporta l’inammissibilità del ricorso;

P.Q.M.

Dichiara il reclamo inammissibile e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it