C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 28.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 47 del Sig. CAVA SALVATORE (tesserato Pol. Juventus Club ASD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 09.03.2023 (squalifica massaggiatore Sig. CAVA Salvatore fino al 07.06.2023).

RECLAMO N. 47 del Sig. CAVA SALVATORE (tesserato Pol. Juventus Club ASD) avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 58 del 09.03.2023 (squalifica massaggiatore Sig. CAVA Salvatore fino al 07.06.2023).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante rappresentato dall’Avv. Sig. Scimone Andrea;

RILEVA

Il Sig. Cava Salvatore ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria con cui è stata irrogata la sanzione della squalifica fino al 07.06.2023 per avere partecipato ad una rissa a fine gara e per atto di violenza nei confronti di un giocatore avversario. Il reclamante nega di aver preso parte alla rissa a fine gara, ed, a tal fine, richiama il rapporto del Commissario di campo (Sig. Ceravolo Vito), da cui risulta che alla rissa ha preso parte un altro soggetto. Ritiene questa Corte che il reclamo sia meritevole di accoglimento. Infatti, dalla lettura del rapporto del Commissario di campo emerge in maniera incontrovertibile l’assoluta estraneità del reclamante ai fatti ad egli addebitati, avendo il Commissario di campo indicato le esatte generalità dei soggetti coinvolti nella rissa. Tale circostanza è stata ulteriormente confermata dal Direttore di gara che, con un supplemento di referto, ha ribadito lo scambio di persona. Avendo, altresì, acquisito informazioni circa il fatto che l’effettivo autore della rissa non risulta essere tesserato per la Società A.S.D. Juventus Club, si trasmettono gli atti al Giudice Sportivo per l’applicazione delle sanzioni dovute alla Società.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla la squalifica del Sig. Cava Salvatore; Dispone restituirsi il contributo versato per l’accesso alla Giustizia Sportiva; Si dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo in sede per quanto di competenza.

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