C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 134 del 28.03.2023 – Delibera – RECLAMO N. 48 della società A.S.D. ELISIR avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°62 del 23.03.2023 (punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Under 17 Regionale Elisir – Soccer Montalto del 18.03.2023 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00 più diffida, squalifica del calciatore Sig. LICCIARDI Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore Sig. SPERANZA Domenico per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore Sig. JALIL Rebar per TRE giornate).

RECLAMO N. 48 della società A.S.D. ELISIR avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°62 del 23.03.2023 (punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Under 17 Regionale Elisir – Soccer Montalto del 18.03.2023 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 150,00 più diffida, squalifica del calciatore Sig. LICCIARDI Giuseppe per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore Sig. SPERANZA Domenico per QUATTRO giornate, squalifica del calciatore Sig. JALIL Rebar per TRE giornate).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Letti gli atti ufficiali e il reclamo; sentito il Direttore di gara a chiarimenti alla presenza del Rappresentante dell’A.I.A. presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

RILEVA

La Società A.S.D. Elisir ha proposto reclamo avverso la decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria relativamente alla gara del 18.03.2023 A.S.D. Elisir – A.S.D. Soccer Montalto, con la quale il Giudice Sportivo ha inflitto alla Società reclamante la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3, nonché ha inflitto la squalifica al calciatore Sig. Licciardi Giuseppe per 4 giornate, al calciatore Sig. Speranza Domenico per 4 giornate ed al calciatore Sig. Jalil Rebar per 3 giornate. La Società reclamante eccepisce che l’arbitro avrebbe commesso un errore in quanto non vi erano le condizioni per la sospensione della gara, non essendosi verificati fatti o situazioni che, in concreto, possano ritenersi gravemente pregiudizievoli per la incolumità del Direttore di gara. Chiede, altresì, di riformare le sanzioni inflitte ai propri tesserati. Questa Corte ritiene che il ricorso sia infondato e debba essere rigettato. In ordine alla decisione sulla perdita della gara, dopo aver sentito l’Arbitro, si può ritenere raggiunta la prova dei fatti descritti nel rapporto. Infatti, il Direttore di gara, Sig. Antonio Paternoster, ha confermato quanto già contenuto nel referto, ed in particolar modo, ha precisato che, dopo la concessione del calcio di rigore a favore della società A.S.D. Soccer Montalto, vi sono state continue e reiterate proteste della squadra di casa con minacce alla propria persona e, conseguentemente, non vi erano più le condizioni di sicurezza per la prosecuzione della gara. In ordine alle squalifiche ai calciatori della Società reclamante si rileva che ai sensi dell’art. 61 numero 1 C.G.S. i rapporti degli Ufficiali di gara e relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Per tale ragione, la narrazione dell’arbitro, che si presenta puntuale e priva di vizi logici, non può essere messa in dubbio. Le squalifiche appaiono assolutamente congrue ed adeguate ai comportamenti attribuiti ai tre tesserati per cui il reclamo va respinto.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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