C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 03.01.2023 – Delibera – RECLAMO n°13 del calciatore Sig. SCATTARREGGIA GIANLUCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°78 del 15.12.2022 (squalifica calciatore Sig. SCATTARREGGIA Gianluca fino al 15/02/2023).

RECLAMO n°13 del calciatore Sig. SCATTARREGGIA GIANLUCA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°78 del 15.12.2022 (squalifica calciatore Sig. SCATTARREGGIA Gianluca fino al 15/02/2023).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito il reclamante rappresentato dall’avvocato Sig. Marco Tullio Martino;

RILEVA Dal rapporto arbitrale emerge che, a seguito dell’espulsione effettuata al minuto 45 + 5 del secondo tempo, il calciatore Sig. Scattarreggia Gianluca, capitano della squadra A.S.D. MELICUCCO CALCIO, mentre il direttore di gara gli mostrava il cartellino rosso, si dirigeva verso lo stesso con aria aggressiva e gli si poneva faccia a faccia toccandogli il naso con il suo. Inoltre, mentre si apprestava ad uscire dal terreno di gioco, lo stesso Scattarreggia continuava ad insultare il direttore di gara e, successivamente, tentava di aggredirlo, senza riuscirci. Il Giudice Sportivo Territoriale, letto il rapporto arbitrale, infliggeva al Sig. Scattarreggia Gianluca la squalifica sino al 15.02.2023. Avverso tale decisione il calciatore proponeva reclamo non contestando i fatti ma, nel chiedere una riduzione della squalifica inflitta, invocava l’applicazione della circostanza attenuante ex art. 13 comma 1 lett. c) del Codice di Giustizia Sportiva F.I.G.C.. Passando al merito della decisione, il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Ritiene questa Corte che il comportamento addebitato al calciatore Sig. Scattarreggia Gianluca integri una condotta gravemente irriguardosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in un contatto fisico. L’evento non è stato contestato dal reclamante che, pertanto, ha ammesso di essersi reso responsabile di quanto indicato nel rapporto arbitrale. In ordine all’applicazione della circostanza attenuante, ritiene questa Corte che non sia applicabile al caso di specie, non essendosi il reclamante effettivamente adoperato per elidere od attenuare le conseguenze dannose o pericolose dell'infrazione.

P.Q.M.

 La Corte Sportiva di Appello Territoriale rigetta il reclamo proposto e dispone incamerarsi il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

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