C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 97 del 24/03/2023 – Delibera – RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 31/12/2024, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MARCELLI MORENO EGIDIO, RIPORTATA SUL C.U. N.86 DEL 22/02/2023.

RICORSO DELLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SENISE AVVERSO LA SQUALIFICA, FINO AL 31/12/2024, INFLITTA DAL GIUDICE SPORTIVO AL CALCIATORE MARCELLI MORENO EGIDIO, RIPORTATA SUL C.U. N.86 DEL 22/02/2023.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Loredana Satriani - Componenti, nella seduta in camera di consiglio del 24/03/2023, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla Società A.S.D. REAL SENISE proposto avverso la decisione del G.S. pubblicata sul C.U. n. 86 del 22/02/2023; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisisti di prova necessari ad attestare il rituale invio ai sensi del combinato disposto degli artt. 46 comma 5 e 38 comma 7 C.G.S. di valida comunicazione alla contro interessata Società A.S.D. BRIENZA CALCIO; Ascoltata, in data 11 marzo 2023, la Società reclamante che, ai sensi dell’art. 36 comma 6 C.G.S., ne aveva fatto rituale richiesta, nella persona del Presidente sig. Salvatore Paolo Marino; Procedutosi, ex art. 50, comma 4, C.G.S., all’audizione del D.G., sig. Cristian Maletesta, collegato in videoconferenza, assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., sig. Francesco Manzi, presente in aula; Premesso come l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi debba avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'Arbitro ed eventualmente dagli Assistenti in sede di audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possano trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Rilevato come il reclamante Sodalizio abbia, mediante il proposto ricorso, chiesto l’annullamento della sanzione dal G.S. inflitta, ovvero, in via subordinata, la riduzione della stessa nella misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti in esame, con derubricazione della condotta del Marcelli nell’ambito delle fattispecie previste dall’art. 36 C.G.S. Valutato come, a sostegno del proprio reclamo, l’ASD Real Senise, abbia fatto rilevare che, nella partita in oggetto, il calciatore Marcelli Moreno – presente nell’organigramma della Società come dirigente - stava svolgendo anche la funzione di Allenatore, essendo il Mister titolare indisposto; allorquando, intorno al 19° minuto del secondo tempo, veniva espulso (per doppia ammonizione) a causa delle reiterate proteste rivolte all’indirizzo del D.G., a seguito di un’ammonizione comminata ad un altro calciatore del Senise presente in panchina; Rilevato, ancora, come la ricorrente abbia evidenziato che, a motivo della summenzionata espulsione, il Marcelli avesse protestato con tono sicuramente ingiurioso ed irriguardoso nei confronti del Direttore di Gara, tenendo, comunque, una condotta assolutamente non aggressiva e non violenta e, soprattutto, negando la circostanza per cui, questi, avrebbe colpito l’Arbitro con uno schiaffo, essendosi mantenuto, nel protestare, ad una distanza di circa due metri; Rilevato, infine, come, sempre da parte della reclamante, sia stata evidenziata la circostanza per cui, al termine della gara, il Marcelli, con l’intenzione di scusarsi, avesse teso la mano al D.G., il quale, dopo un primo rifiuto, ne avrebbe poi accettate le scuse; e come, inoltre, lo stesso Marcelli si fosse adoperato per risolvere il problema delle docce installate negli spogliatoi e per recuperare l’asciugacapelli dell’Arbitro; Valutato, tuttavia, come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte non abbiano, invero, trovato riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali, di converso, è stato possibile ottenere puntuale conferma riguardo la circostanza per cui, a seguito dell’espulsione comminata per le vibranti proteste, il ridetto Marcelli Moreno, a lui avvicinatosi con atteggiamento pesantemente ingiurioso ed irriguardoso, lo avesse attinto con uno schiaffo sulle labbra, provocandone un lieve sanguinamento; precisando altresì come, tale episodio, avvenuto davanti la panchina del Real Senise, costituisse condotta sicuramente violenta ad aggressiva; Valutato nondimeno come, relativamente all’episodio della stretta di mano avvenuto a gara conclusa, il D.G. abbia precisato come il Marcelli l’avesse proposta solo in segno di scherno e non certo per scusarsi; Valutato, altresì, quanto dichiarato dall’Assistente dell’Arbitro n.1, sig. Donato Eramo - ascoltato all’udienza del 18/03/2023, con l’assistenza del Delegato A.I.A. sig. Francesco Manzi – il quale confermava la circostanza per cui, a seguito dell’espulsione rimediata per proteste, il Marcelli si avvicinava con aria minacciosa al D.G. sferrandogli, intenzionalmente ed in modo repentino (senza rincorsa), uno schiaffo violento sul labbro; non potendone, tuttavia, constatare una eventuale fuoriuscita di sangue dalla bocca; Rilevato, ulteriormente, come l’Assistente A.1 abbia precisato che, l’episodio, avveniva ad una distanza di circa cinque metri dalla sua posizione, trovandosi egli nei pressi della panchina del Real Senise; ragion per cui assisteva chiaramente alla scena, precisando, inoltre, come il Marcelli avesse continuato a proferire minacce all’indirizzo del D.G. anche a fine gara; Procedutosi, inoltre, nella seduta 18/03/2023, all’escussione - ex art. 60 C.G.S. - del teste Margherita Mario, Presidente della ASD Brienza Calcio, il quale dichiarava che, in occasione della gara Real Senise – Brienza Calcio, si trovava in panchina quale dirigente accompagnatore; che, a seguito dell’estrazione di un cartellino rosso, si creava un parapiglia vicino la panchina del Senise, dopodiché notava il Marcelli transitare davanti la panchina del Brienza, mentre, pronunciando espressioni ingiuriose, abbandonava il terreno di gioco; che, nulla poteva riferire circa l’episodio dello schiaffo, in quanto si trovava ad una distanza di circa venti metri dal luogo dell’accaduto e, comunque, nel mentre si svolgevano i fatti, era intento ad effettuare una sostituzione; Procedutosi, altresì, nella medesima udienza, all’escussione - ex art. 60 C.G.S. - del teste Di Vincenzo Giovanni, calciatore nonché Capitano del Brienza Calcio, il quale dichiarava che, in occasione della gara Real Senise – Brienza Calcio, giocava in porta; che, nel secondo tempo, a seguito di un cartellino rosso estratto dal D.G. all’indirizzo di un calciatore del Real Senise, si verificavano veementi e vibranti proteste da parte della panchina della Società ospitante, al punto da costringere il Direttore di Gara ad avvicinarsi alla stessa; che, ad ogni modo, nulla poteva riferire circa l’episodio del presunto schiaffo, in quanto si trovava ad una distanza di circa trentacinque metri dal luogo in cui tale episodio sarebbe avvenuto (panchina del Senise) e, comunque, non aveva la visuale completamente libera, in quanto, la stessa, era coperta dai calciatori della propria difesa, a cui egli, in qualità di portiere/capitano, stava dando disposizioni. Lo stesso teste, comunque, riferiva di aver potuto notare come l’Arbitro e il Marcelli si trovassero molto vicini tra loro e come quest’ultimo pareva stesse inveendo nei confronti del D.G.; Valutato, pertanto, come le dichiarazioni testimoniali assunte – richieste peraltro dal reclamante Sodalizio - non possano ritenersi conferenti al fine di escludere la condotta contestata al Marcelli, la cui responsabilità, di converso, è stata ampiamente certificata e confermata dalle dichiarazioni rese sia dal D.G. che dall’Assistente dell’Arbitro n. 1, costituendo, queste, prova privilegiata - ex art. 61, comma 1, C.G.S. - circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare; atteso che, le stesse, sarebbero contestabili solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza (cfr. Corte Federale d’Appello, Sez. IV, C.U. n. 7/CFA, 15 ottobre 2019); circostanza che, nel caso di specie, è da escludere in modo categorico; Accertato, di conseguenza, come la condotta ascritta al calciatore Marcelli Moreno Egidio possa – anche sulla base di ormai consolidata Giurisprudenza Federale - definirsi certamente violenta, in quanto caratterizzata da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o, comunque, a porre in pericolo l’integrità fisica; condotta che, pertanto, si risolve in un’azione impetuosa ed incontrollata, connotata da una accentuata e volontaria aggressività con coercizione operata su altri (cfr. Corte di Giustizia Federale, C.U. N. 161/CGF del 10 gennaio 2014; Corte. Gius. Fed., C.U. n. 153/CGF del 18 gennaio 2011; Corte Sportiva di Appello, III Sez., C.U. n. 56/CSA del 22 dicembre 2016). Ritenuto, in ultima analisi, come le ragioni dal ricorrente Sodalizio in sede di reclamo esposte, non possano, in forza delle sopra rappresentate motivazioni, trovare accoglimento

P.Q.M.

 LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, così delibera:  Rigetta il ricorso proposto dalla ASD Real Senise e, per l’effetto, conferma integralmente le Decisioni dal G.S. adottate e riportate nel C.U. n. 86 del 22/02/2023;  Rimette - ai sensi dell’art. 35, comma 7, C.G.S. - ai competenti Organi per l’applicazione dell’ulteriore sanzione amministrativa di cui ai Comunicati Ufficiali n. 104/A del 17 dicembre 2014; n. 168/A del 26 maggio 2017; n. 49/A del 12 ottobre 2022 del Consiglio Federale della FIGC - Allegato A (COSTO MEDIO GARA), resa obbligatoria dalla conferma della sanzione al tesserato inflitta;  Dispone incamerarsi la tassa reclamo se versata;  Manda alle Segreterie di C.R.B. e CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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