C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 88 del 03.01.2023 – Delibera – RECLAMO n°15 della società A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°10 del 19.12.2022 (Inammissibilità reclamo relativo alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque Sporting Club Corigliano – A.S.D. Virtus Corigliano 2021 del 04/12/2022).

RECLAMO n°15 della società A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al Comunicato Ufficiale n°10 del 19.12.2022 (Inammissibilità reclamo relativo alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque Sporting Club Corigliano - A.S.D. Virtus Corigliano 2021 del 04/12/2022).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La società reclamante ha proposto, mediante invio di PEC, reclamo al Giudice Sportivo relativamente alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque SPORTING CLUB CORIGLIANO - A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021 del 04/12/2022 deducendo l’illegittimità del tesseramento di diversi calciatori della società Sporting Club Corigliano. Il Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano ha dichiarato inammissibile il ricorso in quanto la società reclamante non avrebbe redatto lo stesso su carta intestata e, comunque, non risulta che sul ricorso stesso sia stato apposto né il timbro, né la firma del presidente o di altro soggetto preventivamente delegato e non inibito. Avverso tale decisione la società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 propone reclamo, deducendo che il Giudice Sportivo è incorso in errore non avendo applicato i principi del giusto processo ed, in particolare, quelli attinenti alla c.d. conservazione degli atti. Ritiene questa Corte che il reclamo sia fondato. Il Giudice Sportivo non ha tenuto in debita considerazione che il reclamo proveniva dalla PEC ufficiale della società reclamante e che il reclamo non fosse costituito da un file allegato alla pec ma, viceversa, costituisse direttamente il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata. Poiché il Codice di Giustizia Sportiva nulla prevede espressamente sulla forma del reclamo, si deve intendere legittimo inoltrare il reclamo stesso direttamente nel corpo del messaggio di posta elettronica. Ciò premesso, è indubbio che la PEC di invio sia riconducibile alla società reclamante, per cui il Giudice Sportivo avrebbe dovuto valutare nel merito il reclamo. Pertanto, il reclamo deve essere accolto ed in applicazione di quanto disposto dall’art. 78, II comma C.G.S., bisogna rinviare la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano per l’esame del merito.

P.Q.M.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale accoglie il reclamo; dispone la trasmissione degli atti al Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano per l’esame del merito; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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