C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 92 del 10.01.2023 – Delibera – Reclamo n.12 della società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 15.12.2022 (Inibizione Sig. Gualtieri Antonio fino al 13/02/2023)

Reclamo n.12 della società A.S.D. CLUB QUADRIFOGLIO 97 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n°18 del 15.12.2022 (Inibizione Sig. Gualtieri Antonio fino al 13/02/2023)

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentito l’arbitro a chiarimenti; RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il dirigente Sig. Antonio Gualtieri con l’inibizione fino al 13 febbraio 2023 “per aver tenuto comportamento che ha contribuito e determinato episodi d‘intemperanza al termine della gara”. Nella seduta del 2 gennaio u.s. la Corte Sportiva di Appello Territoriale in altra composizione, ha ritenuto di dover convocare il Direttore di gara per ottenere chiarimenti in ordine ai fatti per come riportati nel referto di gara ed ha rinviato alla seduta odierna. L’arbitro, nell’odierna audizione, ha confermato in toto il proprio referto, sostenendo di aver assistito di persona ai fatti. Le argomentazioni difensive, volte ad ottenere una riduzione della sanzione, trovano parziale conferma nel resoconto arbitrale. Tenuto conto, pertanto, della reale entità dei fatti, a parziale accoglimento del reclamo, appare conforme a giustizia ridurre la sanzione per come riportato nel dispositivo che segue.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, riduce la sanzione dell’inibizione al dirigente Sig. Antonio GUALTIERI a tutto il 31.01.2023; dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

 

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