C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 17.01.2023 – Delibera – Reclamo n.11 della società A.S.D. REAL PIZZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 70 del 01 Dicembre 2022 (punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; ammenda di ¬ 300,00; squalifica calciatore Sig. Mottura Joaquin Ivan per QUATTRO giornate effettive; squalifica calciatore Sig. Michienzi Andrea per TRE giornate effettive).

Reclamo n.11 della società A.S.D. REAL PIZZO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al C.U. n° 70 del 01 Dicembre 2022 (punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3; ammenda di ¬ 300,00; squalifica calciatore Sig. Mottura Joaquin Ivan per QUATTRO giornate effettive; squalifica calciatore Sig. Michienzi Andrea per TRE giornate effettive).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito l’arbitro a chiarimenti ed alla presenza del Rappresentante A.I.A. presso la Giustizia Sportiva Sig. Vincenzo Nicoletti;

sentito il Commissario di Campo designato per la gara

RITENUTO CHE

l'arbitro nel referto di gara ha così testualmente descritto i fatti avvenuti durante la gara A.S.D.  Virtus Rosarno 3 A.S.D.  Real Pizzo disputata il 27.11.2022, valevole per il campionato di Prima Categoria girone C: <Al minuto 16 del secondo tempo la gara veniva sospesa poiché, a seguito di un contrasto di gioco, il giocatore n. 10 del Real Pizzo (Mottura Joaquin Ivan) e il giocatore n. 7 del Virtus Rosarno (Velletri Pasquale) iniziano a picchiarsi a calci e pugni, facendo così scoppiare una furibonda rissa, coinvolgendo così calciatori delle due squadre e le rispettive panchine, riuscendo ad individuare i seguenti calciatori sotto elencati: il n. 17 (Campisi Stefano), il n. 77 (Pronesti Bruno) e il n. 24 (Mercurio Domenico) del Virtus Rosarno aggrediscono il n. 12 (Michienzi Andrea) del Real Pizzo, il n. 24 (Mercurio Domenico) e il n. 99 (Macrì Diego) del Virtus Rosarno prendono a calci un giocatore del Real Pizzo mentre era a terra, il n. 77 (Pronesti Bruno) e il n.4 (Ferraro Giuseppe) del Virtus Rosarno da un pugno al n.1 (Baratta Beniamino) del Real Pizzo, il n.12 (Michienzi Andrea) del Real Pizzo aggredisce il n.10 (Velletri Francesco) del Virtus Rosarno, il giocatore n.1 (Baratta Beniamino) del Real Pizzo viene medicato in ambulanza per delle lesioni subite. Successivamente sono entrati dei tifosi della Virtus Rosarno in campo, non riuscendo però ad individuarne il numero, partecipano anche loro attivamente alla rissa, al momento dell'ingresso sul campo da parte delle forze dell'ordine prendo atto di essere impossibilitato a far riprendere la gara=.

- in esito alla valutazione dei fatti descritti, il Giudice Sportivo, per quanto qui interessa, così deliberava:

  1. infliggere ad entrambe le Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO e A.S.D. REAL PIZZO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0-3;
  2. infliggere alla Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO la squalifica del campo di gioco per DUE giornate effettive di gara da disputarsi a <porte chiuse=;
  3. infliggere alla Società A.S.D. VIRTUS ROSARNO l'ammenda di ¬ 600,00;
  4. Infliggere alla Società A.S.D. REAL PIZZO l'ammenda di ¬ 300,00;
  5. squalificare il calciatore n. 10 Sig. Mottura Joaquin Ivan (A.S.D. Real Pizzo) per QUATTRO giornate effettive;
  6. squalificare il calciatore n. 7 Sig. Velletri Pasquale (A.S.D. Virtus Rosarno) per QUATTRO giornate effettive;
  7. squalificare il calciatore il n. 17 Sig. Campisi Stefano (A.S.D. Virtus Rosarno) per TRE giornate effettive;
  8. squalificare il calciatore n. 77 Sig. Pronesti Bruno (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
  9. squalificare il calciatore n. 24 Sig. Mercurio Domenico (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
  10. squalificare il calciatore n. 99 Sig. Macri Diego (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
  11. squalificare il calciatore n.4 Sig. Ferraro Giuseppe (A.S.D. Virtus Rosarno) per SEI giornate effettive;
  12. squalificare il calciatore il n. 1 Sig. Arena Francesco (A.S.D. Virtus Rosarno) per TRE giornate effettive;
  13. squalificare il calciatore il n. 10 Sig. Velletri Francesco (A.S.D. Virtus Rosarno) per TRE giornate effettive;
  14. squalificare il calciatore n.12 Sig. Michienzi Andrea (A.S.D. Real Pizzo) per TRE giornate effettive;
  15. squalificare sino al 30.12.2022 il dirigente responsabile della Società Virtus Rosarno Sig. Primerano Francesco;
  16. squalificare sino al 30.12.2022 il dirigente responsabile della Società A.S.D. Real Pizzo Sig. Carchedi Giovanni; 17) trasmettere gli atti alla Procura Federale per l’accertamento di ulteriori responsabilità a carico di tesserati non riconosciuti o non individuati dagli ufficiali di gara.

- avverso la decisione predetta hanno proposto tempestivo ricorso la Società A.S.D. Real Pizzo, nonché i calciatori Sig. Mottura Joaquin Ivan e Sig. Michienzi Andrea, chiedendo la riforma.

Hanno sostenuto i reclamanti:

1) non essere vero che la gara non ha avuto regolare svolgimento a causa del comportamento dei giocatori di entrambe le squadre, essendo i fatti violenti che hanno determinato la sospensione dell'incontro, attribuibili unicamente ai giocatori della A.S.D. Virtus Rosarno, mentre i tesserati della A.S.D. Real Pizzo intervenivano solo per impedire l'aggressione del tutto unilaterale, sicché non si sviluppava alcuna rissa (intesa come reciproca colluttazione); 2) non essere vero che il giocatore  Sig. Mottura Joaquin Ivan colpiva i giocatore avversario con un pugno (provocando la sua reazione), avendo solo simulato il gesto di attingere il giocatore avversario con un calcio senza portare a compimento l'azione;

3) non essere vero che il giocatore Sig. Michienzi Andrea abbia aggredito il n.10 (Sig. Velletri Francesco) della A.S.D. Virtus Rosarno, essendo invece entrato dalla panchina in campo per attirare l'attenzione su di sé e sottrarre i suoi compagni all'aggressione in atto.

La Società reclamante, a dimostrazione di quanto sostenuto, ha prodotto numerosi filmati, di cui ha chiesto l'ammissione, previa eventuale consulenza tecnica ai fini di accertarne l'autenticità.

Ha chiesto, inoltre, la convocazione degli ufficiali di gara per essere sentiti sui fatti oggetto di procedimento, nonché l'ordine di esibizione alla RAI 3 Redazione Regionale 3 del sevizio televisivo trasmesso il 28.11.2022. * Tanto premesso, si osserva:

a) In primo luogo la produzione dei contributi filmati è inammissibile, né la Corte d'Appello di Appello Territoriale è abilitata - nel caso di specie - a prenderne visione.

Invero, l’art. 58, comma 1, C.G.S. stabilisce che <I mezzi di prova audiovisivi possono essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva nei casi previsti dall’ordinamento federale=.

 Il successivo art. 61 definisce il perimetro di ammissibilità della suddetta prova, limitandola all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione (comma 2), e dei fatti <di condotta violenta o gravemente antisportiva o concernenti l’uso di espressione blasfema non visti dall’arbitro o dal VAR= per le gare della Lega di Serie A e di Serie B (comma 3), ulteriormente limitati ai fatti di sola <condotta violenta o concernenti l’uso di espressione blasfema= per la gare di Lega Pro e della L.N.D. (comma 6). 

Sentito a chiarimenti ha precisato che anche i giocatori della A.S.D. Real Pizzo, pur essendo stati i primi ad essere aggrediti, prendevano parte attiva ai disordini senza limitarsi a sottrarsi agli atti di violenza o ad impedire gli stessi, ponendo in essere anche atti di offesa. La dichiarazione era confermata anche dal Commissario di Campo.

Per costante orientamento della giustizia sportiva, al quale questa Corte Sportiva di Appello Territoriale non può che aderire, la rissa è definita come una generalizzata colluttazione che determina l'eccitazione degli animi dei litiganti, mossi tutti dallo spirito di aggredirsi, di offendersi e di difendersi reciprocamente, per cui, le contestazioni sulle responsabilità altrui nella causazione della rissa, non escludono le responsabilità dei propri tesserati che hanno, comunque, preso parte alla colluttazione, come emerso dagli atti di gara.

Le richieste istruttorie formulate sono superflue.

Il reclamo non merita, quindi, accoglimento e la decisione del primo giudice deve trovare integrale conferma;  le sanzioni irrogate dal primo giudice, in ragione delle differenti responsabilità accertate, sono congrue ed adeguate all'entità ed alla natura dei fatti ascritti. 

P.Q.M.

Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo versato dalla reclamante per l’accesso alla Giustizia Sportiva.

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