C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 95 del 17.01.2023 – Delibera – Reclamo n. 15 della Società A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n.12 del 05.01.2023 (inammissibilità reclamo relativo alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque Sporting Club Corigliano – A.S.D. Virtus Corigliano 2021 del 05/12/2022).

Reclamo n. 15 della Società A.S.D. VIRTUS CORIGLIANO 2021 avverso la decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano di cui al C.U. n.12 del 05.01.2023 (inammissibilità reclamo relativo alla gara Under 15 Provinciali Calcio a Cinque Sporting Club Corigliano - A.S.D. Virtus Corigliano 2021 del 05/12/2022).

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali e il reclamo,  

RITENUTO IN FATTO

  • a)              La  A.S.D. Virtus Corigliano 2021 proponeva ricorso avverso la regolarità della gara Sporting Club Corigliano - A.S.D. Virtus Corigliano 2021, disputata giorno 05.12.2022 e valevole per il campionato Under 15 Calcio a Cinque, girone B. Il ricorso, con cui si chiedeva la punizione sportiva della perdita della gara in danno dello Sporting Club Corigliano per avere tale società utilizzato numerosi calciatori in posizione irregolare, era contenuto nel corpo della PEC del 05.12.2022 inviata dalla casella <asdvirtuscorigliano2021=, corrispondente alla PEC ufficiale della Società.  
  • b)             Il giudice sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano, con decisione pubblicata sul C.U. n°10 del 19.12.2022,  dichiarava il ricorso inammissibile, rilevando che la Società non aveva redatto l'atto su carta intestata o su un foglio recante il timbro della Società stessa e che lo stesso non risultava sottoscritto dal Presidente o da altro soggetto preventivamente delegato e non inibito per come previsto dall'art. 49 C.G.S..
  • c)              Avverso la decisione predetta proponeva reclamo la A.S.D.  Virtus Corigliano 2021, sostenendo che non potevano esserci dubbi circa la provenienza del ricorso trasmesso mediante l’utilizzo della PEC ufficiale della Società e invocando i principi del giusto processo e della salvezza degli atti di cui all'art. 44 C.G.S..
  • d)             In accoglimento del reclamo, la Corte Sportiva d’Appello Territoriale, con decisione pubblicata sul C.U. n°88 del 03 Gennaio 2023, ritenuto che il primo giudice non aveva tenuto in debita considerazione che il ricorso aveva provenienza certa essendo stato inviato dalla PEC ufficiale della Società e che costituiva direttamente il contenuto del messaggio di posta elettronica certificata, modalità non vietata dal Codice di Giustizia Sportiva, annullava la decisione  impugnata ed, in applicazione di quanto disposto dall’art. 78, 2° comma, C.G.S., rinviava la causa al Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano per l’esame del merito.
  • e)              Senonché, con nuova decisione pubblicata sul C.U. n. 12 del 05.01.2023, il  Giudice Sportivo della Delegazione Distrettuale di Rossano, dopo un'ampia analisi della normativa in materia processualcivilistica circa la sanzione che l'ordinamento statale commina agli atti di parte non sottoscritti (nullità / inesistenza) e un'altrettanta diffusa disamina circa le modalità di sottoscrizione degli atti stessi (firma autografa o digitale),  invece di conformarsi al deliberato del giudice di seconde cure e decidere il merito, ribadiva che l'originario ricorso proposto era inesistente e per l'effetto dichiarava nuovamente inammissibile il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus Corigliano 2021 poiché privo di qualsiasi tipo di sottoscrizione.
  • f)               Avverso tale deliberato propone nuovo reclamo la A.S.D.  Virtus Corigliano 2021, chiedendo che la Corte decidesse nel merito o, subordinatamente, ordinasse nuovamente al Giudice Sportivo di adottare una decisione nel merito.  Chiedeva, inoltre, che gli atti fossero trasmessi ai competenti Organi Federali (C.R. Calabria, L.N.D., F.I.G.C., Procura Federale, per ogni più opportuno accertamento in ordine alle vicende procedimentali ed alle correlate responsabilità. 

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.- Come osservato dal primo giudice, il Codice di Giustizia Sportiva all’art. 3, comma 2, dispone che per tutto quanto  non previsto dal Codice, si applicano le disposizioni del Codice C.O.N.I. il quale, a sua volta, all’art. 2, comma 6, espressamente precisa che per quanto non disciplinato, gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi ed alle norme generali del processo civile, nei limiti di compatibilità con il carattere di informalità dei procedimenti di giustizia sportiva.

2.- In tale ottica, prescindendo da ogni valutazione circa l'esattezza o meno dei principi espressi nella decisione pubblicata sul C.U. n. 88 del 03.01.2023 (cui il Giudice Sportivo, in evidente violazione della normativa di settore, non ha voluto adeguarsi) deve osservarsi che sul punto il deliberato della Corte è da ritenersi non impugnabile nell’ambito dell’ordinamento sportivo, salvo 3 ove ammissibile 3 il ricorso all'organo di ultimo grado della giustizia sportiva (con eventuale sospensione per pregiudizialità del procedimento di rinvio, ex art. 295 c.p.c.).

In siffatta situazione, il deliberato della Corte Sportiva di Appello Territoriale non è altrimenti sindacabile e tanto meno lo è dal giudice di rinvio, a cui non compete alcun nuovo esame della questione in discussione, dovendo egli unicamente prendere atto della decisione della stessa Corte Sportiva di Appello Territoriale e, secondo quanto disposto dalla normativa, affrontare l'esame del merito del ricorso proposto. 

Invero, l'art. 78, 2° comma, C.G.S. prescrive testualmente che la Corte Sportiva d'Appello a livello territoriale <Se ritiene insussistente la inammissibilità o la improcedibilità dichiarata dal Giudice Sportivo territoriale, annulla la decisione impugnata e rinvia per l’esame del merito all'organo che ha emesso la decisione=.

 Ne consegue che ha errato il Giudice Sportivo ad adottare un provvedimento del cui esame non poteva in nessun modo occuparsi.  

3.- Fermo quanto sopra, questa Corte non è abilitata dalla normativa vigente a decidere il merito della controversia, dovendo rimettere il procedimento al primo giudice perché vi provveda, ai sensi del citato art. 78, comma 2°, C.G.S..

4.- Non sussiste, allo stato, alcun motivo per investire della vicenda altri Organi Federali, giacché trattasi di errore procedurale al quale lo stesso Giudice Sportivo potrà e dovrà rimediare.

P.Q.M.

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale : 

  • accoglie il reclamo e annulla la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Rossano pubblicata sul C.U. n. 12 del 05.01.2023;
  • dispone nuovamente la trasmissione degli atti allo stesso Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Distrettuale di Rossano che dovrà decidere unicamente il merito, astenendosi da ogni altra iniziativa circa l'esame di aspetti non di sua competenza;
  • dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo versato per l’accesso alla giustizia sportiva.

 

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