C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 101 del 26/01/2023 – Delibera – Gara del 14/ 1/2023 FUTSAL FORTUNA – 365ROCCELLA JONICA FUTSAL

Gara del 14/ 1/2023 FUTSAL FORTUNA - 365ROCCELLA JONICA FUTSAL

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 96 del 19/01/2023; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. 365ROCCELLA JONICA FUTSAL è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che è stata data notizia alle società che sarebbe stata assunta la pronuncia definitiva sul ricorso in questione, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S.; letto il ricorso con il quale la società A.S.D. 365ROCCELLA JONICA FUTSAL chiede di irrogarsi alla società A.S.D. FUTSAL FORTUNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 per avere quest'ultima schierato in elenco il calciatore sig. VALENTIN Mattia (nato il 06/07/2007), in violazione dellart. 34/3 delle NOIF in quanto non autorizzato dal C.R. Calabria; preso atto che la società A.S.D. FUTSAL FORTUNA non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il sopra citato calciatore, sig. VALENTINO Mattia (nato il 06/07/2007), iscritto in distinta con il numero 00, ha preso parte all'incontro in oggetto in quanto il suo nominativo, al pari degli altri atleti iscritti in distinta, è stato comunicato agli arbitri prima dell'inizio della gara; esaminati gli atti appositamente richiesti all'Ufficio tesseramento de C.R. Calabria dai quali risulta che il calciatore VALENTINO Mattia (nato il 06/07/2007), non risulta autorizzato ai sensi dell'articolo 3 comma 3 delle NOIF; considerato che l'assunto della ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali in quanto l'articolo 34 comma 3 delle NOIF prevede che I calciatori/calciatrici "giovani" tesserati per le società associate nelle Leghe e quelli della Divisione Calcio Femminile possono prendere parte soltanto a gare espressamente riservate a calciatori delle categorie giovanili. I calciatori "giovani", che abbiano compiuto anagraficamente il 15º anno di età, e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto il 14º anno di età, salvo quanto previsto dal successivo comma 3 bis per i campionati di Serie A e di Serie B Femminile, possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalle Leghe e dalla Divisione Calcio Femminile, purché autorizzati dal Comitato Regionale L.N.D., territorialmente competente e dalla Divisione Calcio Femminile... (omissis) e dunque nel caso di specie l'autorizzazione del C.R. Calabria non risulta intervenuta; Visti gli articoli 9 e 10 comma 6 lett) c, del C.G.S.

Delibera

1) accogliere il ricorso e infliggere alla società A.S.D. FUTSAL FORTUNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) Inibire fino al 22/02/2023 il Sig. PANZINO Luigi quale Dirigente Accompagnatore ufficiale della società A.S.D. FUTSAL FORTUNA per aver inserito in distinta ed aver fatto partecipare alla gara un calciatore non avente titolo a prendervi parte; 3) squalificare per una gara effettiva il Sig. VALENTINO Mattia (nato il 06/07/2007) calciatore della società A.S.D. FUTSAL FORTUNA; 4) accreditare sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società A.S.D. 365ROCCELLA JONICA FUTSAL.

 

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