C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 114 del 16/02/2023 – Delibera – Gara del 5/ 2/2023 ROCCA DI NETO 1966 – CERVA

Gara del 5/ 2/2023 ROCCA DI NETO 1966 - CERVA

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. n. 111 del 9 febbraio 2023; preso atto che la società A.S.D. Cerva ha preannunciato ricorso in merito alla gara in oggetto; rilevato che il ricorso è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato dalla società ricorrente il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letto il ricorso con il quale la A.S.D. Cerva chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Rocca di Neto la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per presunte irregolarità nella compilazione della distinta di gara e, nella fattispecie: -la società Rocca di Neto avrebbe omesso di distinguere i giocatori titolari dalle riserve contravvenendo all'indicazione di segnare con un asterisco o con una “T” i giocatori titolari se non sono in ordine (dal nr 1 al nr 11) -la società Rocca di Neto non avrebbe specificato il nr 12 quale portiere di riserva ed il nr 27 quale giocatore titolare di movimento , impedendo alla società ricorrente di appurare con certezza la presenza sul campo di gioco dal primo minuto del capitano e del vice capitano della società avversaria, di appurare il rispetto della regola degli under e di appurare il numero di sostituzioni effettuate; rilevato che l'assunto della ricorrente non trova riscontro negli atti ufficiali in quanto la distinta di gara consegnata all'arbitro risulta regolarmente compilata con l'indicazione dei calciatori titolari, tra cui venivano chiaramente riportati il capitano ed il vice capitano, nonché le sostituzioni effettuate durante l'incontro risultano essere in numero conforme alle disposizioni vigenti; rilevato invece che la distinta di gara consegnata dalla società A.S. Rocca di Neto alla società ricorrente non riporta l'indicazione dei calciatori titolari e, pertanto, ha indotto la società A.S.D. Cerva a presentare ricorso avverso la regolarità dell'incontro; considerato che l'art. 61, comma 1, CGS conferisce al referto arbitrale valore di prova privilegiata dei fatti ivi rappresentati e che il predetto referto è sufficiente per formare il convincimento dell'organo giudicante in quanto contiene elementi chiari e coerenti su quanto accaduto e lo stesso non risulta contraddittorio; ritenuto, pertanto, di dovere rigettare il ricorso proposto dalla società A.S.D. Cerva;

delibera

1) rigettare il ricorso della società A.S.D. Cerva e, per l'effetto omologare il risultato della gara ROCCA DI NETO 1966 = CERVA: 2-1; 2) non incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva versato dalla società A.S.D. Cerva, poiche indotta in errore. 3) irrogare alla società ROCCA DI NETO 1966 l’ammenda di €.100,00 per errata compilazione della distinta di gara.

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