C.R. CAMPANIA – Giudice Sportivo Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 18/GST del 03.01.2023 – Delibera – Gara del 17/12/2022 CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 – CITTA DI TORRE DEL GRECO

Gara del 17/12/2022 CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85 - CITTA DI TORRE DEL GRECO

Il Sostituto giudice sportivo Territoriale avv. Marco Cardito letti il preannuncio e il reclamo presentati dalla società Città di Torre del Greco con cui è stata censurata la regolarità della gara in epigrafe per aver la società avversaria Club Gioventù Tramonti 85 inserito in distinta e impiegato in gara n.2 calciatori e un assistente di parte (segnatamente Amato Danilo nato il 22/11/1988, Apicella Raffaele nato il 10/08/1982, Imparato Raffaele in qualità di guardalinee ossia assistente di parte); ritualmente evocata la reclamata non ha presentato memorie difensive; esperiti i necessari accertamenti presso l'ufficio tesseramenti di questo C.R. Campania è emerso che il sig. Amato Danilo risulta svincolato dalla società reclamata a far data dal1/7/2022 (scadenza art.32 N.O.I.F.) e pertanto non avrebbe titolo a partecipare alla gara oggetto di reclamo; tuttavia, non risulta dall'esame della distinta di gara e del referto arbitrale (vedi prospetto sostituzione calciatori) che detto calciatore abbia preso parte alla gara de qua e pertanto trova applicazione al caso di speciel'art.10 comma 7, CGS; soggiungasi per quanto riguarda la posizione del sig. Apicella Raffaele che costui è in posizione regolare in qualità di calciatore per la società reclamata ma risulta sprovvisto del titolo di allenatore; tale circostanza comunque non rileva ai fini dell'applicazione dell'art.10 del C.G.S.; infine per quanto attiene la posizione del sig. Imparato Raffaele lo stesso risulta regolarmente censito in favore della reclamata a far data dall'1/7/2022;

PQM

dato atto della rituale comunicazione della presente decisione alle Società interessate, ai sensi dell'art. 67, comma 6, CGS,

DELIBERA,

di rigettare il reclamo proposto e per l'effetto di omologare il punteggio acquisito sul terreno di gioco di 4/3 in favore della reclamata; inoltre per i fatti di cui innanzi è irrogata come prevista dal CGS l'ammenda di euro 250,00 e la squalifica del calciatore sig. Amato Danilo per n.2 gare effettive da scontare all'atto del tesseramento , dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia sportiva.

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