C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/TFT del 26.01.2023 – Delibera – Proc. 11901/896 pfi 21-22/PM/fb del 10.11.2022 (Campionato Under 17 provinciale – NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Massimo Vignati, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati:

Proc. 11901/896 pfi 21-22/PM/fb del 10.11.2022 (Campionato Under 17 provinciale - NA) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Massimo Vignati, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Manuel D’agostino e Domenico Tarantino nonché per aver consentito, e comunque non impedito, la loro partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale: il calciatore sig. Manuel D’Agostino alle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant’Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, il calciatore sig. Domenico Tarantino alla gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021; nonché ancora per aver consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei sigg.ri Patrizia Ferraiuolo e Michele Di Palo nonché per aver consentito agli stessi, e comunque non impedito, di svolgere il ruolo ed i compiti di dirigenti accompagnatori ufficiali delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione quantomeno delle seguenti gare, tutte valevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale: la sig.ra Patrizia Ferraiuolo in occasione delle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant’Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, ed il sig. Michele Di Palo in occasione della gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021; 2. la sig.ra Patrizia Ferraiuolo, all’epoca dei fatti non tesserata ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere la stessa sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione delle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant’Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, entrambe valevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Manuel D’Agostino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere la stessa, quantomeno in occasione delle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant’Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, entrambe valevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati pur non essendo tesserata per tale società; 3. il sig. Michele Di Palo, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati in occasione della gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021, valevole per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Domenico Tarantino, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021 valevole per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati pur non essendo tesserato per tale società; 4. il sig. Manuel D’Agostino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati alle gare Saverio Silvio Vignati – Atletico Sant’Angelo del 21.11.2021 e Saverio Silvio Vignati – ASD Sperone del 19.12.2021, entrambe valevoli per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5. il sig. Domenico Tarantino, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Saverio Silvio Vignati: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Saverio Silvio Vignati alla gara Saverio Silvio Vignati – Real Florio 2014 del 7.11.2021, valevole per il Campionato Allievi Under 17 Provinciale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 6. la società A.S.D. Saverio Silvio Vignati a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Massimo Vignati, Patrizia Ferraiuolo, Michele Di Palo, Manuel D’Agostino e Domenico Trantino così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 23/01/2023 La sig.ra Patrizia Ferraiuolo il sig. Michele Di Palo, il Presidente in persona e per conto della società che rappresenta chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: La sig.ra Patrizia Ferraiuolo la sanzione di mesi 3 (tre) e giorni 10 di inibizione (s.b. mesi 5 ridotto sopra per il rito); il sig. Michele Di Palo la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); sig. Massimo Vignati la sanzione di mesi 4 (quattro) di inibizione (s.b. mesi 6 ridotto sopra per il rito); A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 267,00 di ammenda. (s.b. euro 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

ritiene di applicare per il calciatore Manuel D’Agostino tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Domenico Tarantino due (2) giornate di squalifica; ed a seguito di patteggiamento per il Presidente Sig. Massimo Vignati, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Michele Di Palo, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore sig.ra Patrizia Ferraiuolo, la sanzione di mesi tre (3) e dieci giorni di inibizione; per la società A.S.D. Saverio Silvio Vignati la penalizzazione di punti tre (3) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 267,00 di ammenda.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it