C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 29/TFT del 16.02.2023 – Delibera – Proc. 12562/859 pfi 21-22/PM/fb del 17.11.2022 (Coppa Under 15 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonino Vitiello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sant’Aniello Gragnano:

Proc. 12562/859 pfi 21-22/PM/fb del 17.11.2022 (Coppa Under 15 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Antonino Vitiello, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Sant’Aniello Gragnano: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 39, comma 1, delle N.O.I.F. b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. il sig. Iovine Stanislao, all’epoca dei fatti non tesserato, ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della Società ASD Sant’Aniello Gragnano: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione all’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. 3. il sig. Casale Giovanni Pio, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Potenza Calcio S.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 4. il sig. Scalcione Gabriel, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la Potenza Calcio S.r.l.: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva; 5. la società ASD Sant’Aniello Gragnano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Antonino Vitello, Stanislao Iovine, Casale Giovanni Pio e Scalcione Gabriel, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti calciatori, facevano pervenire memora difensiva. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Casale Giovanni Pio tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Scalcione Gabriel tre (3) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Antonino Vitiello, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Iovine Stanislao, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; per la società ASD Sant’Aniello Gragnano la penalizzazione di punti uno (1) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 300,00 di ammenda. Osserva preliminarmente il Tribunale Federale che il difensore dei calciatoriCasale e Scalcione, nonché il difensore della Società Sant’Aniello Gragnano, di Antonino Vitiello e di Iovine Stanislao hanno preliminarmente formulato diverse eccezioni preliminari. In particolare, il primo difensore, nella propria memoria difensiva del 12.1.23, ha eccepito l’inammissibilità e/o improcedibilità del deferimento sia perché l’atto non è stato a lui notificato, pur essendo costituito, e sia perchél’atto di deferimento sarebbe stato notificato tardivamente ai propri assistiti. Il difensore degli altri deferiti nella discussione orale ha ugualmente eccepitol’improcedibilità del deferimento per tardività. Detto ciò, va prima di ogni altra esaminata l’eccezione formulata dall’avv. Aita, difensore dei calciatori, secondo cui il Tribunale Federale adito sarebbe incompetente per territorio, dal momento che, essendo i calciatori in posizione irregolare appartenenti ad una società professionistica della Regione Basilicata(Potenza Calcio), in base al’art. 83, comma i, lett. a) del C.G.S. sarebbe competente il Tribunale Federale Nazionale. Tale eccezione, il cui esame deve precedere naturalmente la valutazione dellealtre eccezioni preliminari, è destituita di fondamento e, quindi, va rigettata. Ed invero, il Tribunale Federale Nazionale, come si desume chiaramente dalla normativa richiamata sopra, è competente per i campionati e le competizioni dilivello nazionale e anche per le questioni che riguardano più ambiti territoriali. Ma nella fattispecie in esame, la competizione a cui hanno partecipato i calciatori in posizione irregolare (la Coppa Campania under 15) si è svolta inun unico territorio, quello campano, e precisamente a Gragnano, ed è stata appunto organizzata dal Comitato Regionale Campania, con la conseguenza che non sussiste l’ipotesi di ambiti territoriali diversi prevista dall’art. 83 C.G.S. sopra richiamato. Per quanto riguarda l’eccezione di omessa noti1ca dell’atto di deferimento all’avvocato costituito, eccezione sollevata solo dall’avv. Gaetano Aita, il Tribunale rileva che anche questa è destituita di fondamento. Ed invero, dalla documentazione in atti è emerso che, quandoai calciatoriScalcione e Casale è stato noti1cato dalla Procura Federale l’avviso di conclusione indagini, i rappresentanti legali dei due calciatori, entrambi minorenni, hanno nominato quale difensore di fiducia l’avv. Aita del foro diSalerno. Contestualmente hanno anche chiesto di prendere visione e di estrarre copia degli atti del procedimento, comunicando la pec a cui dovevano essereinviati (pec che era quella dell’avv. che avevano nominato), modalità di trasmissione prevista ai sensi dell'art. 53 C.G.S. e che appare richiamata nell’avviso di conclusione indagini notificato aglistessi. Dagli atti risulta pure che alla pec dell’avv. Aita la Procura Federale ha inviato tutti gli atti del procedimento, così come richiesto dai due calciatori deferiti. Va osservato, però, che nella nomina del difensore, i predetti calciatori, attraverso i loro rappresentanti legali, non hanno eletto domicilio presso lo studio del loro avvocato difensore, per cui la Procura Federale non era tenuta anoti1care l’atto di deferimento anche al difensore di Casale e Scalcione, bensì soltanto ai due calciatori, (in persona di coloro che esercitavano su di loro la responsabilità genitoriale) in conformità al disposto dell’art. 125 C.G.S. comma3. Per quanto riguarda l’eccezione formulata anche dall’avv. La Murarelativamente alla tardività della noti1ca del deferimento ai rispettivi assistiti, va osservato in punto di fatto quanto segue. Dalla documentazione in atti emerge che l’avviso di conclusione delle indagini è stato comunicato con p.e.c. agli assistiti dell’avv. La Mura in data09.09.2022 e ai due calciatori, Scalcione e Casale, con raccomandata spedita il 09.09.2022, econsegnata per ultima al calciatore Scalcione il 13.10.2022. Orbene, ai sensi dell’art. 125 CGS, in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro 30 giorni decorrenti dall’ultimo termine assegnato ai deferiti, e cioè, nella fattispecie in esame, il 13.10.2022, e tenuto conto che tale norma va letta in combinato disposto con l’art. 123 C.G.S, iltermine complessivo di 45 giorni veniva a scadere il 28.11.2022. Pertanto, il deferimento è sicuramente tempestivo dal momento che gli assistiti dell’avv. La Mura hannoavuto la noti1ca del deferimento con pec il 17.11.2022, e ai due calciatori la raccomandata contenente l’atto di deferimentoè stata spedita dalla Procura Federale in data 17.11.2022. Né rileva la circostanza che a entrambi i calciatori è stata consegnata successivamente al 28.11.2022 (peril Casale la data di consegna è il 12.12.22 e per Scalcione lacompiuta giacenza si è perfezionata nei 10 giorni successivi al 08.12.2022), dalmomento che, essendo stato utilizzato per la noti1ca la raccomandata postale con avviso di ricevimento, in conformità con il principio della scissione soggettiva del momento di perfezionamento della noti1cazione degli atti processuali, il tempo necessario perrecapitare una missiva non può andare adetrimento del termine assegnato al mittente, che ha solo l’onere di a dare tempestivamente la spedizione al servizio postale, a nulla rilevando che la missiva sia consegnata al destinatario dopo la scadenza del termine. Nel merito, il Tribunale ritiene che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas”, dal momento che dall’istruttoria svolta è risultato che icalciatori in epigrafe non erano tesserati per la società ASD Sant’Aniello Gragnano alla data delle gare. Né può essere recepito il ragionamento del difensore dei calciatori, secondo cui questi ultimi non sarebbero responsabili per aver in pratica obbedito alle disposizioni della società Potenza Calcio, che aveva concesso loro il nulla osta per lo svolgimento del Torneo in questione. Edinvero, la responsabilità del mancato tesseramento ricade sulla società Sant’Aniello che, una volta ricevuto il nulla osta, avrebbe dovuto tesserare i duecalciatori, i quali, pur non essendo tesserati, hanno ugualmente partecipato allegare. Tenuto conto delle circostanze che i due calciatori erano comunque coperti da polizza assicurativa e chesitrattava diuntorneo che avevala durata di pochegiornate, nonché della circostanza che oramai il fenomeno disciplinare è rispetto al recente passato ridimensionato, si ritiene giusto ridurre le sanzioni richieste dall’Uf ficio della Procura Federale, che quindi, vanno de1nite come dadispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: per il calciatore Casale Giovanni Pio una (1) giornata di squalifica; il calciatore Scalcione Gabriel una (1) giornata di squalifica; per il Presidente Sig. Antonino Vitiello, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Iovine Stanislao, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società ASD Sant’Aniello Gragnano ed € 200,00 di ammenda.

 

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