C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 27/TFT del 26.01.2023 – Delibera – Proc. 13121/897 pfi 21-22/PM/ce del 23.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Enrico Errico, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy:
Proc. 13121/897 pfi 21-22/PM/ce del 23.11.2022 (Campionato Under 16 Regionale) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Enrico Errico, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato dipoteri di rappresentanza della società A.S.D. United Boys Academy, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Giuseppe Langellotti e Valentin Fodor Atila nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. United Boys Academy alle seguenti gare valevoli per il Campionato Under 16 Regionale: il calciatore sig. Giuseppe Langellotti alle gare United Boys Academy – Real Forio 2014 del 12.12.2021 ed United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022, il calciatore sig. Valentin Fodor Atila alla gara United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. Angelo Calzarano, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. United Boys Academy: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare United Boys Academy – Real Forio 2014 del 12.12.2021 ed United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022 valevoli per il Campionato Under 16 regionale, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. United Boys Academy nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Giuseppe Langellotti e Valentin Fodor Atila, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi; 3. ilsig. Giuseppe Langellotti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy alle gare United Boys Academy – Real Forio 2014 del 12.12.2021 ed United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022, entrambe valevoli per il Campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. il sig. Valentin Fodor Atila, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. United Boys Academy: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. United Boys Academy alla gara United Boys Academy – ADS Vincenzo Riccio del 19.2.2022 valevole per il Campionato Under 16 Regionale, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5. la società A.S.D.United Boys Academy a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Enrico Errico, Angelo Calzarano, Giuseppe Langellotti e Valentin Fodor Atila, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. ACCORDO EX ART. 127 DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: All’udienza del 23/01/2023 Il sig. Angelo Calzarano ed il Presidente in persona e per conto della società che rappresenta chiedeva l’applicazione delle sanzioni ai sensi dell’art.127 C.G.S. e segnatamente per: sig. Enrico Errico la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); sig. Angelo Calzarano la sanzione di mesi 2 (due) e giorni 20 di inibizione (s.b. mesi 4 ridotto sopra per il rito); A.S.D. United Boys Academy la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 233,00 di ammenda. (s.b. euro 350,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione ridotti come sopra). La Procura Federale, in persona dell’avv. G. Allegro, prestava il necessario consenso. Il Tribunale Federale, valutate le sanzioni di cui sopra congrue, proporzionate ai fatti e le richieste correttamente formulate, letto l’art.127 del CGS. Il Tribunale Federale territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all’esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.
P.Q.M.
ritiene di applicare per: il calciatore Valentin Fodor Atila due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Langellotti tre (3) giornate di squalifica; ed a seguito di accordo ex art. 127 C.G.S. per il Presidente Sig. Enrico Errico, la sanzione di mesi due (2) e giorni venti di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Angelo Calzarano, la sanzione di mesi due (2) e giorni 20 di inibizione; per la società A.S.D.United Boys Academy la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella stagione 2022/23 ed € 233,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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