C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 31/TFT del 16.03.2023 – Delibera – Proc. 12166/70 pfi 22-23/PM/mf del 14.11.2022 (Stagione 21-22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Alberto Belfiore, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bellizzi Irpino 2019:

Proc. 12166/70 pfi 22-23/PM/mf del 14.11.2022 (Stagione 21-22) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Alberto Belfiore, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Bellizzi Irpino 2019: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver omesso di tesserare il sig. Emilio Pesce ed aver consentito a quest'ultimo di svolgere, di fatto, nella stagione sportiva 2021 - 2022 l'attività di preparatore atletico della squadra della società A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania; il sig. Emilio Pesce, all’epoca dei fatti soggetto non tesserato che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Bellizzi Irpino 2019: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione all’art. 33 del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto nella stagione sportiva 2021 - 2022 l'attività di preparatore atletico della squadra della A.S.D. Bellizzi Irpino 2019, militante nel campionato di Promozione del Comitato Regionale Campania, in assenza di regolare tesseramento; la società A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Alberto Belfiore ed Emilio Pesce, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. La Procura Federale ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti,si sono presentati alle udienze. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il Presidente Sig. Alberto Belfiore, la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il preparatore atletico Sig. Emilio Pesce, la sanzione di mesi tre (3) di squalifica; per la società A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 € 300,00 di ammenda. Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, accerta che, dalla documentazione versata in atti e dalle audizioni in atti, il Dott. Emilio Pesce ha svolto attività di preparatore atletico e massaggiatore da febbraio ed aprile 2022 per conto della società Bellizzi Irpino 2019 senza essere tesserato e con la conseguenza degli altri deferiti. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.

P.Q.M.

DELIBERA

di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il Presidente Sig. Alberto Belfiore, la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per il preparatore atletico Sig. Emilio Pesce, la sanzione di mesi due (2) di squalifica; per la società A.S.D. Bellizzi Irpino 2019 € 200,00 di ammenda. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

 

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