C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 33/TFT del 23.03.2023 – Delibera – Proc. 12485/20 pfi 22-23/PM/fm del 16.11.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Rodolfo Gnocchi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rovella Calcio: a)
Proc. 12485/20 pfi 22-23/PM/fm del 16.11.2022 (Campionato 2° Categoria) DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: 1. il sig. Rodolfo Gnocchi, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rovella Calcio: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Rovella Calcio, omesso di provvedere al regolare tesseramento dei calciatori sigg.ri Luca Darminio, Antonio D'Arminio, Francesco D'Apice, Cristian Delli Bovi, Alessandro Farabella, Gianluca Imparato, Marco Memoli, Gabriel Mitrano, Pietro Novak, Emilio Proietto, Simone Provenza, Daniele Vassallo, Filippo Vassallo, Giuseppe Vassallo, Michael Vassallo e Marcello Villani nonché per averne consentito, e comunque non impedito, la partecipazione nelle fila delle squadre schierate dalla A.S.D. Rovella Calcio alle seguenti gare, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022: il calciatore sig. Luca Darminio, alle gare Rovella Calcio – Olevanese del 20.2.2022, Polisportiva Etruria – Rovella Calcio del 20.3.2022 e Rovella Calcio – Cava Friends del 27.3.2021; il calciatore sig. Antonio D’Arminio alla gara Polisportiva Etruria – Rovella Calcio del 20.3.2022; il calciatore sig. Francesco D’Apice alle gare Asad Pegaso Rovella Calcio del 5.12.2021 e Rovella Calcio – Salerno Guiscards del 12.12.2021; il calciatore sig. Cristian Delli Bovi alla gara Polisportiva Etruria – Rovella Calcio del 20.3.2022; il calciatore sig. Alessandro Farabella alle gare Sporting Giffoni- Rovella Calcio del 3.10.2021, Rovella Calcio- Effe 2G SC del 31.10.2021, Asad PegasoRovella Calcio del 5.12.2021 e Rovella Calcio – Cava Friends del 27.3.2021; il calciatore sig. Gianluca Imparato alle gare Olevanese – Rovella Calcio del 23.10.2021 e Rovella CalcioEffe 2G SC del 31.10.2021; il calciatore sig. Marco Memoli alle gare Rovella Calcio – Sporting Giffoni del 30.1.2022, Effe 2G SC – Rovella Calcio del 27.2.2022 e Rovella Calcio – Atletico Nuceria 2017 del 6.3.2022; il calciatore sig. Gabriel Mitrano alla gara Effe 2G SC – Rovella Calcio del 27.2.2022; il calciatore sig. Pietro Novak alla gara Atletico Nuceria 2017 – Rovella Calcio del 6.11.2021; il calciatore sig. Emilio Proietti alle gare Rovella Calcio – Real Filetto Pezzano del 17.10.2021, Rovella Calcio – Polisportiva Etruria del 14.11.2021, Cava Friends – Rovella Calcio del 20.11.2021, Rovella Calcio – Santa Tecla Calcio del 23.1.2022, Real Filetto Pezzano – Rovella Calcio del 12.2.2022, Rovella Calcio – Olevanese del 20.2.2022 e Rovella Calcio – Atletico Nuceria 2017 del 6.3.2022; il calciatore sig. Simone Provenza alle gare Sporting Giffoni- Rovella Calcio del 3.10.2021, Atletico Nuceria 2017 – Rovella Calcio del 6.11.2021 e Rovella Calcio – Polisportiva Etruria del 14.11.2021; il calciatore sig. Daniele Vassallo alla gara Cetara - Rovella Calcio del 10.12.2021; il calciatore sig. Filippo Vassallo alla gara Rovella Calcio – Sporting Giffoni del 30.1.2022; il calciatore sig. Giuseppe Vassallo alla gara Rovella Calcio – Sporting Giffoni del 30.1.2022; il calciatore sig. Michael Vassallo alle gare Cetara - Rovella Calcio del 10.12.2021, Guido Cuore di Rocca - Rovella Calcio del 5.2.2022 e Rovella Calcio – Atletico Nuceria 2017 del 6.3.2022; il calciatore sig. Marcello Villani alle gare Sporting Giffoni- Rovella Calcio del 3.10.2021, Rovella Calcio- Guido Cuore di Rocca del 10.10.2021 ed Olevanese – Rovella Calcio del 23.10.2021; nonché ancora per avere consentito, e comunque non impedito, ai calciatori appena citati di svolgere attività sportiva privi della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rovella Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Luca Darminio, Antonio D'Arminio, Francesco D'Apice, Cristian Delli Bovi, Alessandro Farabella, Gianluca Imparato, Marco Memoli, Pietro Novak, Emilio Proietto, Simone Provenza, Daniele Vassallo, Michael Vassallo e Marcello Villani, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti diciassette gare tutte valevoli per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022: Rovella Calcio – Olevanese del 20.2.2022, Polisportiva Etruria – Rovella Calcio del 20.3.2022, Rovella Calcio – Cava Friends del 27.3.2021, Asad Pegaso- Rovella Calcio del 5.12.2021, Rovella Calcio – Salerno Guiscards del 12.12.2021, Sporting Giffoni- Rovella Calcio del 3.10.2021, Rovella Calcio - Effe 2G SC del 31.10.2021, Olevanese – Rovella Calcio del 23.10.2021, Rovella Calcio – Atletico Nuceria 2017 del 6.3.2022, Atletico Nuceria 2017 – Rovella Calcio del 6.11.2021, Rovella Calcio – Real Filetto Pezzano del 17.10.2021, Rovella Calcio – Polisportiva Etruria del 14.11.2021, Cava Friends – Rovella Calcio del 20.11.2021, Rovella Calcio – Santa Tecla Calcio del 23.1.2022, Real Filetto Pezzano – Rovella Calcio del 12.2.2022, Cetara- Rovella Calcio del 10.12.21 e Rovella Calcio- Guido Cuore di Rocca del 10.10.2021; 2. il sig. Antonio D’Arminio, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Rovella Calcio e calciatore non tesserato che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rovella Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Marco Memoli, Gabriel Mitrano e Michael Vassallo attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione delle seguenti gare tutte valevoli per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022: Effe 2G SC – Rovella Calcio del 27.2.2022 e Guido Cuore di Rocca- Rovella Calcio del 5.2.2022; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alla gara Polisportiva Etruria – Rovella Calcio del 20.3.2022, valevole per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva 3. il sig. Marco Memoli, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rovella Calcio nelle quali sono indicati i nominativi dei calciatori sigg.ri Marco Memoli e Filippo Vassallo attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento degli stessi, in occasione della gara Rovella Calcio – Sporting Giffoni del 30.1.2022 valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Rovella Calcio – Sporting Giffoni del 30.1.2022, Effe 2G SC – Rovella Calcio del 27.2.2022 e Rovella Calcio – Atletico Nuceria 2017 del 6.3.2022, tutte valevoli per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. il sig. Luca Darminio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Rovella Calcio – Olevanese del 20.2.2022, Polisportiva Etruria – Rovella Calcio del 20.3.2022 e Rovella Calcio – Cava Friends del 27.3.2021, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 5. il sig. Francesco D’Apice, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Asad Pegaso- Rovella Calcio del 5.12.2021 e Rovella Calcio – Salerno Guiscards del 12.12.2021, entrambe valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 6. il sig. Cristian Delli Bovi, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alla gara Polisportiva Etruria – Rovella Calcio del 20.3.2022, valevole per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 7. il sig. Alessandro Farabella, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Sporting Giffoni - Rovella Calcio del 3.10.2021, Rovella Calcio- Effe 2G SC del 31.10.2021, Asad Pegaso - Rovella Calcio del 5.12.2021 e Rovella Calcio – Cava Friends del 27.3.2021, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 8. il sig. Gianluca Imparato, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila delle squadre schierate dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Olevanese – Rovella Calcio del 23.10.2021 e Rovella Calcio- Effe 2G SC del 31.10.2021, entrambe valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 9. il sig. Gabriel Mitrano, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alla gara Effe 2G SC – Rovella Calcio del 27.2.2022, valevole per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 10. il sig. Pietro Novak, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alla gara Atletico Nuceria 2017 – Rovella Calcio del 6.11.2021, valevole per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 11. il sig. Emilio Proietti, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Rovella Calcio – Real Filetto Pezzano del 17.10.2021, Rovella Calcio – Polisportiva Etruria del 14.11.2021, Cava Friends – Rovella Calcio del 20.11.2021, Rovella Calcio – Santa Tecla Calcio del 23.1.2022, Real Filetto Pezzano – Rovella Calcio del 12.2.2022, Rovella Calcio – Olevanese del 20.2.2022 e Rovella Calcio – Atletico Nuceria 2017 del 6.3.2022, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 12. il sig. Simone Provenza, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Sporting Giffoni- Rovella Calcio del 3.10.2021, Atletico Nuceria 2017 – Rovella Calcio del 6.11.2021 e Rovella Calcio – Polisportiva Etruria de 14.11.2021, tutte valevoli per il campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 13. il sig. Daniele Vassallo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alla gara Cetara- Rovella Calcio del 10.12.2021, valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 14. il sig. Filippo Vassallo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alla gara Rovella Calcio – Sporting Giffoni del 30.1.2022, valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 15. sig. Giuseppe Vassallo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alla gara Rovella Calcio – Sporting Giffoni del 30.1.2022, valevole per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 16. il sig. Michael Vassallo, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Cetara- Rovella Calcio del 10.12.2021, Guido Cuore di Rocca- Rovella Calcio del 5.2.2022 e Rovella Calcio – Atletico Nuceria 2017 del 6.3.2022, tutte valevoli per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 17. il sig. Marcello Villani, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Rovella Calcio: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società A.S.D. Rovella Calcio alle gare Sporting Giffoni- Rovella Calcio del 3.10.2021, Rovella Calcio - Guido Cuore di Rocca del 10.10.2021 ed Olevanese – Rovella Calcio del 23.10.2021, tutte valevoli per il Campionato di Seconda Categoria della stagione sportiva 2021 - 2022, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 18. la società A.S.D. Rovella Calcio a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Rodolfo Gnocchi, Antonio D’Arminio, Luca Darminio, Francesco D'Apice, Cristian Delli Bovi, Alessandro Farabella, Gianluca Imparato, Marco Memoli, Gabriel Mitrano, Pietro Novak, Emilio Proietto, Simone Provenza, Daniele Vassallo, Filippo Vassallo, Giuseppe Vassallo, Michael Vassallo e Marcello Villani, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Ha quindi ritenuto sussistenti le violazioni regolamentari di cui in titolo per cui ha deferito tutti i prevenuti dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale unitamente alla società, responsabile oggettivamente del comportamento dei propri tesserati. Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti, facevano pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo raccomandata per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Luca Darminio cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Francesco D’Apice quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Cristian Delli Bovi tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Farabella sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Gianluca Imparato quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Marco Memoli sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Gabriel Mitrano tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Pietro Novak tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Emilio Proietti nove (9) giornate di squalifica; il calciatore Simone Provenza cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Danielle Vassallo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Filippo Vassallo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Vassallo tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Michael Vassallo cinque (5) giornate di squalifica; il calciatore Marcello Villani cinque (5) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Rodolfo Gnocchi, la sanzione di anni uno (1) e mesi due (2) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio D’Arminio, la sanzione di mesi cinque (5) di inibizione; per la società A.S.D. Rovella Calcio che ha definito patteggiamento ex art.127 CGS. Ritiene il Collegio che i fatti oggetto del deferimento siano provati “per tabulas” dacché dall’istruttoria svolta risulta che i calciatori in epigrafe non erano tesserati per la soc. A.S.D. Rovella Calcio alla data delle gare. Ciò non di meno le sanzioni debbono corrispondere al grado di colpa ed all’effettivo vulnus creato alla regolarità dei campionati. Nel caso di specie va considerato che i predetti calciatori sono stati impiegati in gare, senza essere stati tesserati, con grave nocumento della regolarità delle stesse. Altrettanto grave appare la circostanza che gli stessi non erano stati sottoposti a regolare visita medica e che dunque, non erano coperti da polizza assicurativa. Il Tribunale, inoltre, ritiene di dover mitigare le sanzioni richieste dalla Procura, eccessivamente afflittive in relazione alla portata ormai ridimensionata del fenomeno disciplinare rispetto al recente passato, pertanto la sanzione richiesta dall’Ufficio della Procura Federale va ridotta. Le sanzioni vanno quindi definite come da dispositivo in relazione agli addebiti.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania,
DELIBERA
di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare: il calciatore Luca Darminio quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Francesco D’Apice tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Cistian Delli Bovi due (2) giornate di squalifica; il calciatore Alessandro Farabella quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Gianluca Imparato tre (3) giornate di squalifica; il calciatore Marco Memoli quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Gabriel Mitrano due (2) giornate di squalifica; il calciatore Pietro Novak due (2) giornate di squalifica; il calciatore Emilio Proietti sei (6) giornate di squalifica; il calciatore Simone Provenza quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Danielle Vassallo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Filippo Vassallo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Giuseppe Vassallo due (2) giornate di squalifica; il calciatore Michael Vassallo quattro (4) giornate di squalifica; il calciatore Marcello Villani quattro (4) giornate di squalifica; per il Presidente Sig. Rodolfo Gnocchi, la sanzione di mesi dieci (10) di inibizione; per il dirigente accompagnatore Sig. Antonio D’Arminio, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; ed a seguito di patteggiamento per la società A.S.D. Rovella Calcio la penalizzazione di punti dieci (10) in classifica da scontarsi nella stagione corrente ed € 667,00 di ammenda. Così deciso in Napoli, in data 20.03.2023.
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