C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 34/TFT del 27.03.2023 – Delibera – Proc.11939/744 pfi21-22PM/mf del 9.11.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: – il sig. Carmine GALLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza dellasocietà A.S. Incontro:
Proc.11939/744 pfi21-22PM/mf del 9.11.2022. DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: - il sig. Carmine GALLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza dellasocietà A.S. Incontro: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S. Incontro, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Carmine GALLO, di cui sopra; - il sig. Andrea COLLARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Academy Madrigal: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Academy Madrigal, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Andrea COLLARO, di cui sopra; -il sig. Giuseppe FALCO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Calcio Caivano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Calcio Caivano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe FALCO, di cui sopra; - la sig.ra Nunzia AMATO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Montefusco Soccer: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Montefusco Soccer, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Nunzia AMATO, di cui sopra; - la sig.ra Concetta BUONINCONTRI, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri dirappresentanza della società A.S.D. Vincenzo Riccio: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Vincenzo Riccio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Concetta BUONINCONTRI di cui sopra; - il sig. Giovanni DE SIMONE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. New Sporting Center: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società Asd Sporting Center, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS - il sig. Vito DE LUGGO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza dellasocietà Oasis S.S.D. A R.L.: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società Oasis S.S.D. A R.L, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Vito DE LUGGO di cui sopra; - il sig. Giuseppe CARUSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Football Ciro Caruso: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Football Ciro Caruso, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe CARUSO di cui sopra; il sig. Antonio RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Solocalcio Soccer Club: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; La società A.S.D. Solocalcio Soccer Club, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio RUSSO, di cui sopra; - la sig.ra Angela COZZOLINO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Arzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC (inviata pec di rinvio il giorno 20/02/2023 ore 16.12); La società A.S.D. Sporting Arzano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Angela COZZOLINO, di cui sopra; - il sig. Gianluca SOMMELLA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanzadella società A.C.D. Boys Posillipo: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 22.6.2022 e del 28.6.2022; La società A.C.D. Boys Posillipo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Gianluca SOMMELLA, di cui sopra; - il sig. Mario LATTUADA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Boca Academy: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 28.6.2022 e del 4.7.2022; La società A.S.D. Boca Academy, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Mario LATTUADA, di cui sopra; - il sig. Giuseppe ANNIBALE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanzadella società A.S.D. Sporting Caivano 94:della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 4.7.2022 e del 12.7.2022; La società A.S.D. Sporting Caivano 94, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Giuseppe ANNIBALE, di cui sopra; - il sig. Davide RUSSO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Vomeroaminei: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersipresentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 4.7.2022 e del 12.7.2022; La società A.S.D. Vomeroaminei, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Davide RUSSO, di cui sopra; - il sig. Marco VERDE, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Centro Ester S.S.D. A R.L.: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersipresentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 15.7.2022 e del 18.7.2022; La società Centro Ester S.S.D. A R.L., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Marco VERDE, di cui sopra; -sig.ra Maria Rosaria CERRITO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dalla stessa rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersipresentata innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltata, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 14.7.2022 e del 18.7.2022; La società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dalla sig.ra Maria Rosaria CERRITO, di cui sopra; - il sig. Filippo AUTIERO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Boca: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 6.7.2022 e del 26.7.2022; La società A.S.D. Real Boca, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Filippo AUTIERO, di cui sopra; - il sig. Raffaele MASULLO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Club L. Tiganà: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersipresentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 25.7.2022 e del 29.7.2022; La società A.S.D. Sporting Club L. Tiganà, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Raffaele MASULLO, di cui sopra; - il sig. Antonio SPERA, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanzadella società A.S.D. Virtus San Giorgio: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 25.7.2022 e del 29.7.2022; La società A.S.D. Virtus San Giorgio, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Antonio SPERA, di cui sopra; - il sig. Luigi LICCARDO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. San Vincenzo Pallotti: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di tre rituali convocazioni per le date del 6.7.2022, 21.7.2022 e 28.7.2022; La società A.S.D. San Vincenzo Pallotti, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Luigi LICCARDO, di cui sopra; - il sig. Biagio SARNATARO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Qualiano: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso,in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventivaall’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato le squadre della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; della violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale, per essere ascoltato, a seguito di due rituali convocazioni per le date del 28.7.2022 e dell’1.8.2022; La società A.S.D. Sporting Qualiano, per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6 commi 1 del CGS per i comportamenti posti in essere dal sig. Biagio SARNATARO, di cui sopra; Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: - il sig. Carmine GALLO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S. Incontro, € 400,00 di ammenda; - il sig. Andrea COLLARO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S.D. Academy Madrigal, € 400,00 di ammenda; -il sig. Giuseppe FALCO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S.D. Calcio Caivano, € 400,00 di ammenda; - la sig.ra Nunzia AMATO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S.D. Montefusco Soccer, € 400,00 di ammenda; - la sig.ra Concetta BUONINCONTRI, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S.D. Vincenzo Riccio, € 400,00 di ammenda; - il sig. Giovanni DE SIMONE, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; - La società Asd Sporting Center, € 400,00 di ammenda; - il sig. Vito DE LUGGO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società Oasis S.S.D. A R.L, € 400,00 di ammenda; - il sig. Giuseppe CARUSO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S.D. Football Ciro Caruso, € 400,00 di ammenda; il sig. Antonio RUSSO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S.D. Solocalcio Soccer Club, € 400,00 di ammenda; -la sig.ra Angela COZZOLINO, la sanzione di mesi sei (6)di inibizione; e per La società A.S.D. Sporting Arzano, € 400,00 di ammenda; - il sig. Gianluca SOMMELLA, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.C.D. Boys Posillipo, € 500,00 di ammenda; - il sig. Mario LATTUADA, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Boca Academy, € 500,00 di ammenda; -il sig. Giuseppe ANNIBALE, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Sporting Caivano 94, € 500,00 di ammenda; - il sig. Davide RUSSO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Vomeroaminei, € 500,00 di ammenda; - il sig. Marco VERDE, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società Centro Ester S.S.D. A R.L., € 500,00 di ammenda; - sig.ra Maria Rosaria CERRITO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, € 500,00 di ammenda; - il sig. Filippo AUTIERO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Real Boca, € 500,00 di ammenda; - il sig. Raffaele MASULLO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Sporting Club L. Tiganà, € 500,00 di ammenda; - il sig. Antonio SPERA, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Virtus San Giorgio, € 500,00 di ammenda; - il sig. Luigi LICCARDO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. San Vincenzo Pallotti, € 500,00 di ammenda; - il sig. Biagio SARNATARO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Sporting Qualiano, € 500,00 di ammenda; RITENUTO IN FATTO E IN DIRITTO Osserva il Tribunale Federale Territoriale che l’atto di deferimento della Procura Federale per cui si procede, che è stato avviato a seguito della segnalazione del Settore Giovanile Scolastico della FIGC, che indica la partecipazione a Tornei non autorizzati dalla F.I.G.C. delle suddette società che avrebbero violato i principi di cui al Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021-2022 e degli articoli del C.G.S. così come precedentemente riportati, si basa sostanzialmente su gli atti allegati e trasmessi dal settore giovanile scolastico e su numerosi verbali di audizione dei rappresentanti legali delle società acquisiti da parte della Procura nel corso delle indagini. Ciò posto, prima di valutare il merito delle singole posizioni delle società deferite, il Tribunale ritiene necessario in via generale e preliminare rilevare che la partecipazione delle società deferite al Torneo “Sport & Fun Young” è emersa dal regolamento della manifestazione e la copia del calendario che sono stati acquisiti. Dall’esame di queste griglie, infatti, emerge che sono riportate le denominazioni delle società partecipanti al Torneo con i risultati delle gare effettuate e con le indicazioni di quelle ancora da effettuare. Vero è che, per una evidente agevolazione del compilatore del calendario, le società partecipanti a questo Torneo vengono per lo più indicate senza le sigle che precedono la loro denominazione. In particolare, la sigla “ASD” non compare nelle griglie del calendario per nessuna delle società che pure vengono indicate come partecipanti alla competizione. Ma la mancanza di una sigla non è sufficiente, da sola, a dimostrare che sia una diversa società quella che ha partecipato al Torneo, anche perché le numerose società che attraverso i propri rappresentanti legali hanno ammesso la partecipazione al Torneo (e si sono avvalse dell’applicazione prima del deferimento delle sanzioni di cui all’art.126 CGS) erano indicate nel calendario senza la sigla ASD, pur risultando questa contenuta nell’atto di affiliazione alla Figc- Lnd. Il che costituisce, ad avviso di Questo Tribunale, ragionevolmente anche un riscontro esterno all’attendibilità dei documenti acquisiti in relazione alla partecipazione al Torneo di quelle società, la cui denominazione è stata indicata nel calendario senza essere preceduta dalla sigla ASD o da sigle simili. Fatta questa premessa, vengono valutate le singole posizioni dei deferiti alla luce delle considerazioni enunciate sopra. - Carmine GALLO, e La società A.S. Incontro, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Andrea COLLARO, e La società A.S.D. Academy Madrigal, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Giuseppe FALCO, e La società A.S.D. Calcio Caivano, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - la sig.ra Nunzia AMATO, e La società A.S.D. Montefusco Soccer, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. la Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - la sig.ra Concetta BUONINCONTRI e La società A.S.D. Vincenzo Riccio, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. la Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Giovanni DE SIMONE e La società Asd Sporting Center in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Vito DE LUGGO, e La società Oasis S.S.D. A R.L, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Giuseppe CARUSO, e La società A.S.D. Football Ciro Caruso, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Antonio RUSSO, e La società A.S.D. Solocalcio Soccer Club, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - la sig.ra Angela COZZOLINO, e per La società A.S.D. Sporting Arzano, in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. la Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022” Considerato il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Marco VERDE, e La società Centro Ester S.S.D. A R.L., in relazione a questi deferiti va osservato che in sede di audizione innanzi la P.F. e anche innanzi Questo Tribunale il Rappresentante legale ha ammesso la partecipazione delle compagini al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, ma con calciatori non tesserati alla F.I.G.C., ma la circostanza che i calciatori non fossero tesserati alla F.I.G.C. è irrilevante, perché comunque la società è venuta meno ai principi di cui C.U. n.1 CGS S.S. 2021-2022. Considerando, altresì. il comportamento collaborativo tenuto da questi deferiti, il Tribunale applica nei loro confronti l’attenuante prevista dall’art.128 CGS e ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Gianluca SOMMELLA, e La società A.C.D. Boys Posillipo, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Mario LATTUADA, e La società A.S.D. Boca Academy, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Antonio SPERA, e A.S.D. Virtus San Giorgio, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Luigi LICCARDO, e A.S.D. San Vincenzo Pallotti, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Biagio SARNATARO, e A.S.D. Sporting Qualiano, in relazione a questi deferiti va osservato che la partecipazione al Torneo “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, emerge chiaramente dalle griglie dei calendari e la mancanza della sigla A.S.D. è irrilevante per tutto quanto sopra si è detto, peraltro il rappresentante legale non si è mai presentato alle audizioni quando è stato convocato innanzi alla Procura Federale. Pertanto si ritiene equo irrogare le sanzioni riportate nel dispositivo. - il sig. Giuseppe ANNIBALE, e La società A.S.D. Sporting Caivano 94, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Sporting Caivano 94, bensì una società denominata Sporting Caivano. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. - il sig. Davide RUSSO, e La società A.S.D. Vomeroaminei, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Vomeroaminei, bensì una società denominata Vomero Aminei. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. - sig.ra Maria Rosaria CERRITO, e A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021- 2022”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, bensì una società denominata Me.Gi. C. Planet. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. - il sig. Filippo AUTIERO,e la società A.S.D. Real Boca, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Real Boca, bensì una società denominata Real B. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti. - il sig. Raffaele MASULLO, e La società A.S.D. Sporting Club L. Tiganà, in relazione a questi deferiti il Tribunale osserva che dalle griglie dei calendari del “SPORTANDFUN YOUNG VIII Edizione Stagione 2021-2022”, non risulta partecipante alcuna società con la denominazione A.S.D. Sporting Club L. Tiganà, bensì una società denominata Tiganà. Il Tribunale ritiene, in mancanza di ulteriori indagini svolte dalla Procura Federale, che non sia stata raggiunta una prova sufficiente per dimostrare la partecipazione della predetta società al Torneo Sport e Fun. Conseguentemente, deve dichiararsi non luogo a procedere nei confronti dei deferiti.
IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE
DELIBERA
Di ritenere i deferiti riportati di seguito responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: - il sig. Carmine GALLO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per La società A.S. Incontro, € 400,00 di ammenda; - il sig. Andrea COLLARO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per La società A.S.D. Academy Madrigal, € 400,00 di ammenda; -il sig. Giuseppe FALCO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per La società A.S.D. Calcio Caivano, € 400,00 di ammenda; - la sig.ra Nunzia AMATO, la sanzione di mesi quattro (4)di inibizione; e per La società A.S.D. Montefusco Soccer, € 400,00 di ammenda; - la sig.ra Concetta BUONINCONTRI, la sanzione di mesi quattro (4)di inibizione; e per La società A.S.D. Vincenzo Riccio, € 400,00 di ammenda; - il sig. Giovanni DE SIMONE, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; - La società Asd Sporting Center, € 400,00 di ammenda; - il sig. Vito DE LUGGO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per La società Oasis S.S.D. A R.L, € 400,00 di ammenda; - il sig. Giuseppe CARUSO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per La società A.S.D. Football Ciro Caruso, € 400,00 di ammenda; ilsig. Antonio RUSSO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per La società A.S.D. Solocalcio Soccer Club, € 400,00 di ammenda; - la sig.ra Angela COZZOLINO, la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione; e per La società A.S.D. Sporting Arzano, € 400,00 di ammenda; - il sig. Marco VERDE, la sanzione di mesi quattro (4) e giorni 21 di inibizione; e per La società Centro Ester S.S.D. A R.L., € 334,00 di ammenda; - il sig. Gianluca SOMMELLA, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.C.D. Boys Posillipo, € 500,00 di ammenda; - il sig. Mario LATTUADA, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Boca Academy, € 500,00 di ammenda; - il sig. Antonio SPERA, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Virtus San Giorgio, € 500,00 di ammenda; - il sig. Luigi LICCARDO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. San Vincenzo Pallotti, € 500,00 di ammenda; - il sig. Biagio SARNATARO, la sanzione di mesi sette (7) di inibizione; e per La società A.S.D. Sporting Qualiano, € 500,00 di ammenda; DELIBERA, altresì, di non luogo a procedere nei confronti di: - sig.ra Maria Rosaria CERRITO, La società A.S.D. Memory Giacomo Caracciolo, - il sig. Filippo AUTIERO, La società A.S.D. Real Boca, - il sig. Raffaele MASULLO, A.S.D. Sporting Club L. Tiganà, - il sig. Giuseppe ANNIBALE, La società A.S.D. Sporting Caivano 94, - il sig. Davide RUSSO, La società A.S.D. Vomeroaminei.
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