C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 93 del 23/03/2023 – Delibera – gara del 12/ 3/2023 JUVENTINA S.ANDREA – S.P.A.L. CORDOVADO
gara del 12/ 3/2023 JUVENTINA S.ANDREA – S.P.A.L. CORDOVADO
IL G.S.T. A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul C.U. n. 90 del 13.03.2023 e premesso tutto quanto ivi contenuto da considerarsi qui integralmente richiamato; atteso che nel ricorso - ritualmente depositato dalla A.S.D. JUVENTINA S. ANDREA e notificato alla Controparte - veniva eccepito quale motivo di invalidità della gara in oggetto il fatto che nel corso del secondo tempo l’arbitro, in occasione dell’infortunio occorso all’assistente all’arbitro n. 1, avesse in un primo momento disposto la sostituzione di entrambi gli assistenti (ufficiali e designati) con due assistenti di parte messi a disposizione dalle Società, salvo poi, poco dopo, sostituire a loro volta quest’ultimi con l’assistente designato (non infortunato) e un assistente ufficiale (arbitro effettivo) nelle more reperito casualmente tra gli spettatori presenti all’incontro; nonostante il ricorso non precisi esattamente quale sarebbe la condotta dell’arbitro che avrebbe determinato l’irregolarità della gara, né tanto meno le norme che si ritengono violate nel caso concreto, non vi è dubbio alcuno che la fattispecie vada ricondotta alla disciplina della sostituzione degli assistenti disciplinata dalla Regola n. 6 del Regolamento del Giuoco del Calcio (“Gli altri ufficiali di gara”), Decisioni Ufficiali FIGC – Assistenti, punti nn. 6 e 7; in particolare, il punto n. 7 della citata norma regola il caso in esame con la previsione che “qualora, nel corso di una gara, un assistente ufficiale non possa, per cause fortuite, quale malessere o infortunio, continuare la propria funzione, l’arbitro provvederà alla sua sostituzione con le modalità previste nel comma precedente” (il citato comma n. 6) il quale, a sua volta, recita: “nelle gare per cui sia prevista la presenza dei tre ufficiali di gara, in caso di assenza di uno o entrambi gli assistenti, l’arbitro designato cercherà di reperire altro arbitro o due arbitri che possano sostituire l’assistente o gli assistenti assenti e, in ipotesi essi vengano reperiti, darà inizio alla gara all’orario ufficiale di inizio. Qualora l’arbitro designato non riesca a reperire altri arbitri entro l’ora ufficiale di inizio, dovrà dispensare dalla funzione l’assistente eventualmente presente, senza che lo stesso si allontani dal campo di gioco, avvalendosi di assistenti di parte forniti da entrambe le società ed in possesso dei requisiti previsti. Se nel corso della gara sopraggiungessero uno o entrambi gli assistenti designati, l’arbitro provvederà a sostituire gli assistenti di parte con quelli ufficiali”; ebbene, alla luce del precetto normativo, la procedura adottata (necessariamente per analogia, atteso che il comma 6 disciplina la diversa ipotesi dell’assenza fin dall’inizio di uno o entrambi gli assistenti designati) dall’arbitro della gara in epigrafe risulta corretta nella misura in cui, non avendo immediatamente reperito altri arbitri ufficiali, ha sostituito quelli designati con quelli forniti dalle Società, ma ha provveduto alla sostituzione di quest’ultimi una volta palesatasi la disponibilità di un arbitro ufficiale idoneo e in grado di sostituire quello designato infortunatosi; è appena il caso di precisare, infatti, che disponendo il comma 7 un espresso rinvio al comma 6 (da applicarsi, come detto, per analogia), nessun pregio può avere la distinzione letterale tra “assistenti designati” e “assistenti ufficiali” non potendosi contemplare, nel caso disciplinato dal comma 7, ulteriori assistenti “designati” per la stessa gara (oltre ai due designati in origine); giova, infine, evidenziare – anche a maggiore riprova della bontà delle scelte effettuate dal direttore di gara - che dall’esame sistematico del combinato delle due norme emerge chiaramente che la ratio sottesa e la volontà del Legislatore Federale dettano, nelle gare per cui sia prevista la presenza dei tre ufficiali di gara, la preferenza inequivocabile per l’impiego di arbitri ufficiali rispetto all’impiego di quelli di parte che dovranno essere forniti dalle Società solo nell’ipotesi residuale non ve ne siano di ufficiali disponibili (designati e/o reperiti in loco);
considerata, pertanto, la regolarità della posizione degli assistenti all’arbitro durante l’intera durata della gara, e rilevato che agli atti risulta che dalla metà circa del secondo tempo e sino al triplice fischio, sostenitori della ASD JUVENTINA S. ANDREA rivolgevano a più riprese epiteti ingiuriosi all’indirizzo dell’arbitro e dell’AA2;
P.Q.M.
respinge il ricorso presentato dalla A.S.D. JUVENTINA S. ANDREA e dispone, di conseguenza, l’incameramento della relativa tassa; omologa il risultato di 1-2 della gara A.S.D. JUVENTINA S. ANDREA – SPAL CORDOVADO del 12/03/2023 così come conseguito sul campo. sanziona l’ASD JUVENTINA S. ANDREA con l’ammenda di Euro 150,00 per il comportamento dei sostenitori di cui sopra.