C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 96 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 18/ 3/2023 CALCETTO CLARK UDINE – UDINE CITY FUTBOL SALA

gara del 18/ 3/2023 CALCETTO CLARK UDINE - UDINE CITY FUTBOL SALA

 IL G.S.T.  A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul c.u. n. 93 del 23.03.2023 e premesso tutto quanto ivi contenuto da considerarsi qui integralmente richiamato; Preso atto che nessuna memoria è pervenuta al presente Ufficio nei termini assegnati e di cui all’art. 67 C.G.S.;  Atteso che nel ricorso presentato dalla A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA - ritualmente depositato e notificato alla Controparte – veniva eccepito quale motivo di invalidità della gara in oggetto la partecipazione alla stessa del sig. Gianluca Lugnan tra le fila della A.S.D CALCETTO CLARK UDINE;  Più precisamente, la Ricorrente lamentava che il suddetto calciatore – regolarmente tesserato in Italia con la A.S.D CALCETTO CLARK UDINE per la disciplina del calcio a 5, e in Slovenia con la NK BRDA DOBROVO per la disciplina del calcio a 11 - avesse nello stesso giorno 18.03.2023 giocato due “gare ufficiali” (nel pomeriggio nel campionato di calcio a 11 in Slovenia, e in serata nella gara in epigrafe) violando, con tale condotta, la norma di cui all’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F.; In forza di tale circostanza, ampiamente e adeguatamente documentata dalle allegazioni prodotte in ricorso, la A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA chiedeva a Codesto Giudice Sportivo di dichiarare irregolare la gara in oggetto adottando i conseguenti provvedimenti;  Ebbene, se da un lato la questione si presenta incontrovertibile e lineare circa la ricostruzione fattuale degli avvenimenti, tutt’altro che ordinaria appare la sua collocazione in punto di diritto e si impone, di conseguenza, un adeguato approfondimento per la corretta interpretazione e applicazione delle norme di riferimento; Innanzitutto, la norma che la Ricorrente ritiene essere stata violata, l’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., testualmente prevede che “nello stesso giorno un calciatore/calciatrice non può̀ partecipare a più̀ di una gara ufficiale, salvo il caso di Tornei a rapido svolgimento i cui Regolamenti, approvati dall'organo competente, prevedano, eccezionalmente, che un calciatore/calciatrice possa disputare più̀ di una gara nello stesso giorno. Il tenore del testo appare quindi, in prima battuta, poter costituire effettivo fondamento per le istanze avanzate in ricorso;  Quanto alla stessa ratio della norma, del resto, non vi sono spazi per eventuali dubbi interpretativi dal momento che la norma in esame è finalizzata evidentemente a tutelare l’integrità fisica dei calciatori che potrebbe essere, al contrario, pregiudicata dalla disputa di più gare nel medesimo giorno;  La questione, però, assume tutt’altra connotazione allorquando ci si interroghi circa la stessa applicabilità, o meno, della norma citata al caso di specie;  Infatti, la stessa definizione di N.O.I.F. (NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.) chiarisce inequivocabilmente che il valore precettivo di quanto ivi contenuto è orientato a regolamentare la vita interna dell’Organizzazione Federale, con ciò di fatto escludendo a priori che le norme presenti possano riguardare avvenimenti esterni ed estranei alla Federazione, quali ad esempio gare organizzate da un soggetto diverso dalla F.I.G.C. e/o dalle sue Componenti;  Di più, le stesse N.O.I.F, ai commi 1 e 2 dell’art. 48 (rubricato Attività̀ ufficiale ed attività non ufficiale), definiscono attività ufficiale quella relativa ai Campionati e ad ogni altra manifestazione la cui organizzazione è demandata secondo lo Statuto alle Leghe, alle Divisioni, al Settore per l'attività̀ Giovanile e Scolastica ed ai Comitati, e attività non ufficiale quella relativa a tornei e gare amichevoli organizzate dalle società̀ nonché́ le manifestazioni per l'attività̀ ricreativa ed ogni altra attività”;  Ecco allora che, all’esito dell’esame sistematico delle fonti, dalla lettura dell’art. 34, comma 2, delle N.O.I.F., emerge con chiarezza che il Legislatore, se da una parte ha inteso tutelare l’integrità fisica dei calciatori, dall’altro ha precisamente definito i limiti di una tale previsione chiarendo che gli stessi non possano partecipare nello stesso giorno a più di una “gara ufficiale”. In sostanza, la stessa Federazione non ha inteso impedire ad un suo consociato la partecipazione ad attività che non si svolgano sotto la sua egida, il suo controllo e la sua organizzazione;

Nel caso di specie, in particolare, non vi è dubbio che la gara disputata dal sig. Gianluca Lugnan per la Società NK BRDA DOBROVO, partecipante al campionato di serie C di calcio a 11 organizzato dalla NZS (Federcalcio Slovena), non possa essere definita “ufficiale” secondo i criteri dettati dal citato art. 48 N.O.I.F., né risulta in vigore alcuna norma dal medesimo contenuto precettivo adottata dalla Union des Associations Européennes de Football (UEFA) e dalla Fédération Internationale de Football Association (FIFA) che possa essere applicata al caso di specie e/o alla quale il calciatore in questione avrebbe dovuto adeguarsi in forza dell’affiliazione della F.I.G.C. (art. 1, comma 4 e 5, dello Statuto della F.I.G.C.) ai suddetti Organismi Internazionali;  Ritenuto, pertanto, che la partecipazione alla gara in epigrafe da parte del sig. Gianluca Lugnan tra le fila della A.S.D CALCETTO CLARK UDINE, non configuri violazione di alcuna norma e che, pertanto, la gara possa considerarsi svolta in modo del tutto regolare;

P.Q.M.

 respinge il ricorso presentato dalla A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA e dispone, di conseguenza, l’incameramento della relativa tassa così come necessariamente previsto dall’art. 48, comma 5 e 6, del C.G.S; Omologa la gara A.S.D CALCETTO CLARK UDINE - A.S.D. UDINE CITY FUTBOL SALA disputata in data 18.03.2023 con il risultato di 7-5 in favore della A.S.D CALCETTO CLARK UDINE, così come conseguito sul campo.

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