C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 96 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 24/ 3/2023 AQUILA REALE 2004 – NEW TEAM LIGNANO C5

 

gara del 24/ 3/2023 AQUILA REALE 2004 - NEW TEAM LIGNANO C5

Il G.S.T.  Letti gli atti di gara e relativi allegati e supplementi;  Assunti i provvedimenti disciplinari conseguenti;  Assunti dall’arbitro, in apposita audizione telefonica dd. 28.03.2023, i chiarimenti e le precisazioni del caso;  Espletati tutti gli accertamenti consentiti al presente Ufficio e istruiti tutti i mezzi di prova di cui questo può disporre nel rispetto delle norme dell'Ordinamento Sportivo;  Accertato, sulla scorta di un tanto, che: o Al minuto 16° del secondo tempo di gara, il partecipante alla gara con la maglia n. 7 nelle fila della A.S.D. Aquila Reale 2004 – sig. Mema Shaban, commetteva un grave fallo di gioco nei confronti del partecipante alla gara con la maglia n. 13 nelle fila della A.S.D. New Team Lignano – sig. Jorge Luis Lopez Sosa; o Quest’ultimo reagiva al fallo subito colpendo il sig. Mema Shaban con un pugno sulla spalla ed uno sul collo causando conseguenze fisiche nonché la reazione, a sua volta, del sig. Shaban il quale colpiva il sig. Sosa con un forte schiaffo sul volto; o A causa ed in conseguenza di quanto sopra i calciatori di entrambe le compagini partecipavano alla mass confrontation e, in particolare, i componenti della panchina della A.S.D. New Team Lignano entravano, senza permesso, sul terreno di gioco; o Durante la mass confrontation un sostenitore della A.S.D. Aquila Reale 2004 invadeva il terreno di gioco; o A seguito della mass confrontation, il direttore di gara espelleva più partecipanti alla gara; o l’arbitro, rilevata la situazione di generale animosità nel frattempo creatasi tra i calciatori delle due squadre e, constatata l’impossibilità di dare seguito alla gara in ragione della condotta dei partecipanti alla gara nonché del pubblico presente sugli spalti, assumeva la decisione di sospenderla definitivamente decretandone anzitempo la fine con il triplice fischio; Alla luce di tutto quanto sopra descritto, valutata la responsabilità oggettiva della Società A.S.D. Aquila Reale 2004 nonché della A.S.D. New Team Lignano C5, e tenuto conto delle aggravanti e delle attenuanti applicabili al caso di specie, ai sensi e per gli effetti degli artt. 6, 8, 10, 13, 14 del C.G.S.

P.Q.M.

Commina a carico sia della A.S.D. Aquila Reale 2004 sia della A.S.D. New Team Lignano C5 la sanzione della perdita della gara con il risultato di 0 – 6 per avere le condotte dei propri calciatori determinato l’arbitro a ritenerne impossibile il proseguo;  commina, altresì, a carico della A.S.D. Aquila Reale 2004 l’ammenda di euro 150,00 perché un proprio sostenitore invadeva il terreno di gioco venendone, però, allontanato grazie al pronto intervento di partecipanti alla gara nelle file della squadra ospitante.

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