C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 96 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 22/ 3/2023 COSTALUNGA – FIUMICELLO 2004
gara del 22/ 3/2023 COSTALUNGA - FIUMICELLO 2004
IL G.S.T. A scioglimento della riserva di cui alla delibera pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 93 del 23/03/2023; Letta la memoria difensiva depositata dalla ASD COSTALUNGA nella quale confermava, correttamente, la circostanza in esame; Accertato pertanto, che in occasione della gara in epigrafe il calciatore sig. SEMANI Francesco, partecipante nelle file dell’ASD COSTALUNGA, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe in quanto soggetto a precedente squalifica; attesa, pertanto, la non regolarità’ della posizione del calciatore suddetto; ai sensi e per gli effetti degli artt. nn 9,10, 65 del C.G.S.
P.Q.M.
accoglie il ricorso della ASD FIUMICELLO 2004 e dispone la restituzione della relativa tassa; delibera la perdita della gara a carico della ASD COSTALUNGA con il risultato di 3-0 in favore della Società FIUMICELLO 2004; squalifica per un’ulteriore giornata effettiva di gara il calciatore Sig. SEMANI Francesco; inibisce fino al 25/04/2023 il Sig. CATERA Domenico, Dirigente Accompagnatore della ASD COSTLUNGA in occasione della gara in epigrafe.