C.R. FRIULI VENEZIA GIULIA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figclnd-fvg.org – atto non ufficiale – CU N. 96 del 30/03/2023 – Delibera – gara del 26/ 3/2023 SANVITESE – COMUNALE FIUME V. BANNIA
gara del 26/ 3/2023 SANVITESE - COMUNALE FIUME V. BANNIA
IL G.S.T. Letti gli atti di gara con relativi allegati; Atteso che per un problema occorso all’arbitro designato si rendeva necessario da parte dell’AIA (avvisata a mezzo del servizio PRONTO AIA dalla squadra ospitante poco prima dell’inizio della gara fissato per le ore 10:30) inviare un arbitro in sostituzione; Accertato che quest’ultimo arrivava necessariamente al campo oltre l’orario previsto per l’inizio della gara e, cioè, alle ore 11:25 circa;
Rilevato che, a quel punto, l’ASD SANVITESE si rifiutava di partecipare alla gara adducendo che l’arrivo dell’arbitro si era verificato con un ritardo “superiore ad un tempo di gara”, attestando la propria decisione con apposita dichiarazione allegata agli atti; Evidenziato che, a differenza di quanto previsto per le squadre partecipanti (Art. 54 N.O.I.F.) nessun tempo di attesa/tolleranza predeterminato è previsto da alcuna norma dell’Ordinamento Federale per l’arrivo dell’arbitro; Accertato, pertanto, che la scelta della squadra ospitante non può che essere considerata a tutti gli effetti un’espressa rinuncia alla gara; Ai sensi e per gli effetti degli artt. 8 e 10 C.G.S.; Art. 53 delle N.O.I.F. e di quanto al Comunicato Ufficiale n. 1 del SGS del 01/07/2022 (pag.40).
P.Q.M.
delibera la sanzione della perdita della gara a carico della ASD SANVITESE con il risultato di 3 - 0 in favore della ASD Comunale Fiume Veneto Bannia. Commina la sanzione dell’ammenda di Euro 103,00 a carico della ASD SANVITESE.