C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 287 del 17/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 SGS DEL 9/02/2023 (Gara: CISTERNA CALCIO – SPQV VELLETRI CALCIO del 4/02/2023 – Campionato Under 14 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. SPQV VELLETRI CALCIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.115 SGS DEL 9/02/2023 (Gara: CISTERNA CALCIO – SPQV VELLETRI CALCIO del 4/02/2023 – Campionato Under 14 Regionali Maschili) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 260 del 24/02/2023
La Corte Sportiva di Appello Territoriale; Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali; La società SPQV Velletri proponeva reclamo avverso l’ammenda comminata dal Giudice Sportivo relativamente alla gara indicata in epigrafe. La reclamante teneva a sottolineare nel proprio scritto difensivo che la responsabilità di quanto accaduto nell’impianto sportivo era da addebitare esclusivamente alla società ospitante che non avrebbe posto in essere quanto indicato nel C.U. 112 del C.R. Lazio, disputa della gara a porte chiuse. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti attentamente gli atti di gara, il reclamo ritiene di accogliere quanto richiesto dalla società reclamante. Il compito di garantire che la disputa della gara avvenisse a porte chiuse spettava esclusivamente alla società ospitante che invece non ha rispettato quanto stabilito dal C.U. n. 112 del C.R. Lazio. Tutto ciò premesso
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, annullando l’ammenda a carico della società. Il contributo va restituito.
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