C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 24/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DISTRICT SEVEN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RINALDI MAURIZIO FINO AL 22/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABBATUCCI MARCO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL’1/03/2023 (Gara: DISTRICT SEVEN – VIRTUS MONTEROSI del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DISTRICT SEVEN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RINALDI MAURIZIO FINO AL 22/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABBATUCCI MARCO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL’1/03/2023 (Gara: DISTRICT SEVEN – VIRTUS MONTEROSI del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

La ASD C.M. Tolfallumiere impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Silvestro Zucconi, “reo” di aver assunto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro e di aver reiterato tale atteggiamento anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione. A sostegno della propria tesi, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti e chiedeva conseguentemente una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di 1° grado. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 26° del 2° tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il calciatore n. 6 del Tolfa Allumiere, Silvestro Zucconi, teneva un atteggiamento particolarmente irriguardoso ed offensivo nei confronti del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento di espulsione continuava ad insultare l’arbitro; infine veniva allontanato dal terreno di gioco con l’ausilio di un proprio compagno di squadra. Da quanto detto, emerge sì, che il calciatore Zucconi ha tenuto una condotta specificatamente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, ma detta condotta non si è concretizzata, ex art. 36 comma 1 lett. b del CGS, in un contatto fisico. Pertanto l’entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all’effettiva gravità dell’azione posta in essere dal giovane calciatore. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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