C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 301 del 24/03/2023 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. C.M. TOLFALLUMIERE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCONI SILVESTRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.76 SGS VT DEL 2/03/2023 (Gara: C.M. TOLFALLUMIERE – CURA CALCIO del 25/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. C.M. TOLFALLUMIERE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCONI SILVESTRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.76 SGS VT DEL 2/03/2023 (Gara: C.M. TOLFALLUMIERE – CURA CALCIO del 25/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

 Con il reclamo in epigrafe, la società ASD District Seven avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Marco Sabatucci. A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società Virtus Monterosi fosse inammissibile in quanto il relativo preannuncio non era stato inviato alla controparte, odierna reclamante, come invece prescritto dal CGS. Veniva ascoltata la società che reiterava le considerazioni espresse nel reclamo e ne chiedeva l’accoglimento con rispristino del risultato conseguito sul campo, rilevando altresì la violazione del principio del contraddittorio in primo grado. L’impugnazione proposta risulta da rigettare. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il calciatore Marco Sabatucci, tesserato della ASD District Seven, abbia preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare, essendo squalificato. L’art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 66 CGS, possono essere instaurati “a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Un’eventuale deliberazione in primo grado di inammissibilità del ricorso, quindi, non avrebbe avuto altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo poteva e doveva assumere d’ufficio la propria decisione. Nel caso di specie la decisione di primo grado è stata emessa avuto riguardo esclusivamente ad atti ufficiali, essendo basata sulle liste di gara trasmesse dall’arbitro unitamente al proprio referto e al C.U. 191 del 1.2.2023: essa risulta quindi corretta, non rilevando eventuali irregolarità processuali in cui sarebbe incorsa la ricorrente in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d’ufficio. E, d’altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS). Ogni altra considerazione appare ultronea. Tuttavia la Corte ritiene di sottolineare che non sarebbero comunque risultate violazioni al contraddittorio in primo grado, atteso che l’odierna reclamante ha presentato le memorie ex art. 67, comma 7, CGS con cui ha ampiamente contraddetto alle doglianze della società Virtus Monterosi della quale aveva ricevuto il motivato ricorso. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Zucconi Silvestro a 3 gare. Il contributo va restituito.

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