C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 29/03/2023 – Delibera – ERRATA CORRIGE COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 27/03/23 Il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce integralmente il Comunicato Ufficiale n. 307 del 27/03/23 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DISTRICT SEVEN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RINALDI MAURIZIO FINO AL 22/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABBATUCCI MARCO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL’1/03/2023 (Gara: DISTRICT SEVEN – VIRTUS MONTEROSI del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

ERRATA CORRIGE COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 27/03/23

Il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce integralmente il Comunicato Ufficiale n. 307 del 27/03/23

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. DISTRICT SEVEN, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE RINALDI MAURIZIO FINO AL 22/03/2023 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SABBATUCCI MARCO PER 1 GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.222 C5 DELL’1/03/2023 (Gara: DISTRICT SEVEN – VIRTUS MONTEROSI del 4/02/2023 – Campionato Calcio a 5 Maschile Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

Con il reclamo in epigrafe, la società ASD District Seven avanzava gravame avverso la decisione del Giudice Sportivo che aveva comminato la sanzione sportiva di perdita della gara cui aveva preso parte il calciatore Marco Sabatucci. A riguardo la reclamante deduceva come il ricorso di primo grado della società Virtus Monterosi fosse inammissibile in quanto il relativo preannuncio non era stato inviato alla controparte, odierna reclamante, come invece prescritto dal CGS. Veniva ascoltata la società che reiterava le considerazioni espresse nel reclamo e ne chiedeva CRL 310 LND/2 l’accoglimento con rispristino del risultato conseguito sul campo, rilevando altresì la violazione del principio del contraddittorio in primo grado. L’impugnazione proposta risulta da rigettare. A ben vedere, infatti, risulta acclarato che il calciatore Marco Sabatucci, tesserato della ASD District Seven, abbia preso parte alla gara in oggetto in posizione irregolare, essendo squalificato. L’art. 65, comma 1, lettera d) CGS assegna la competenza del Giudice Sportivo in ordine alla posizione irregolare dei calciatori, dei tecnici e degli assistenti di parte impiegati in gare. I relativi procedimenti, ai sensi dell’art. 66 CGS, possono essere instaurati “a) d’ufficio e si svolgono sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali; b) su ricorso del soggetto interessato nei casi previsti dall’ordinamento federale”. Un’eventuale deliberazione in primo grado di inammissibilità del ricorso, quindi, non avrebbe avuto altra conseguenza se non quella di espungere dal procedimento i documenti presentati dal ricorrente a sostegno del proprio atto, rimanendo a disposizione del Giudice Sportivo gli atti ufficiali su cui tale organo poteva e doveva assumere d’ufficio la propria decisione. Nel caso di specie la decisione di primo grado è stata emessa avuto riguardo esclusivamente ad atti ufficiali, essendo basata sulle liste di gara trasmesse dall’arbitro unitamente al proprio referto e al C.U. 191 del 1.2.2023: essa risulta quindi corretta, non rilevando eventuali irregolarità processuali in cui sarebbe incorsa la ricorrente in primo grado poiché il Giudice Sportivo doveva agire d’ufficio. E, d’altronde, il sistema di giustizia sportivo è informato al principio di favore a che vengano assunte decisioni sul regolare svolgimento delle gare, tanto che i relativi ricorsi o reclami non possono essere ritirati o rinunciati (cfr. art. 49, comma 6 CGS). Ogni altra considerazione appare ultronea. Tuttavia la Corte ritiene di sottolineare che non sarebbero comunque risultate violazioni al contraddittorio in primo grado, atteso che l’odierna reclamante ha presentato le memorie ex art. 67, comma 7, CGS con cui ha ampiamente contraddetto alle doglianze della società Virtus Monterosi della quale aveva ricevuto il motivato ricorso. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

 Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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