C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 310 del 29/03/2023 – Delibera – ERRATA CORRIGE COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 27/03/23 Il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce integralmente il Comunicato Ufficiale n. 307 del 27/03/23 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. C.M. TOLFALLUMIERE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCONI SILVESTRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.76 SGS VT DEL 2/03/2023 (Gara: C.M. TOLFALLUMIERE – CURA CALCIO del 25/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

ERRATA CORRIGE COMUNICATO UFFICIALE N. 307 DEL 27/03/23

Il presente Comunicato Ufficiale annulla e sostituisce integralmente il Comunicato Ufficiale n. 307 del 27/03/23

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ A.S.D. C.M. TOLFALLUMIERE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE ZUCCONI SILVESTRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI VITERBO CON C.U. N.76 SGS VT DEL 2/03/2023 (Gara: C.M. TOLFALLUMIERE – CURA CALCIO del 25/02/2023 – Campionato Giovanissimi Under 15 Provinciale Viterbo) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 286 del 17/03/2023

La ASD C.M. Tolfallumiere impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con il quale veniva squalificato il proprio calciatore Silvestro Zucconi, “reo” di aver assunto una condotta irriguardosa ed offensiva nei confronti dell’arbitro e di aver reiterato tale atteggiamento anche dopo la notifica del provvedimento di espulsione. A sostegno della propria tesi, la Società reclamante minimizzava la gravità dei fatti e chiedeva conseguentemente una riduzione della sanzione irrogata dal Giudice di 1° grado. Questa Corte esaminati gli atti ufficiali ritiene che ci siano margini per accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che al 26° del 2° tempo, a seguito di una decisione arbitrale, il calciatore n. 6 del Tolfa Allumiere, Silvestro Zucconi, teneva un atteggiamento particolarmente irriguardoso ed offensivo nei confronti del direttore di gara. Alla notifica del provvedimento di espulsione continuava ad insultare l’arbitro; infine veniva allontanato dal terreno di gioco con l’ausilio di un proprio compagno di squadra. Da quanto detto, emerge sì, che il calciatore Zucconi ha tenuto una condotta specificatamente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara, ma detta condotta non si è concretizzata, ex art. 36 comma 1 lett. b del CGS, in un contatto fisico. Pertanto l’entità della squalifica può essere ridotta, sia pur lievemente, per parametrarla all’effettiva gravità dell’azione posta in essere dal giovane calciatore. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Zucconi Silvestro a 3 gare. Il contributo va restituito

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it