C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 del 17/03/2023 – Delibera – POLISPORTIVA TECCHIENA – SPORTING SAN CESAREO
POLISPORTIVA TECCHIENA - SPORTING SAN CESAREO
Il giudice sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 257 del 23/02/2023; - esaminato il ricorso fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio e nel rispetto delle norme federali, dalla società SPORTING SAN CESAREO, con il quale si deduce che la gara di cui in epigrafe non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto la società POLISPORTIVA TECCHIENA ha impiegato il sig. PROMUTICO Lorenzo dapprima come assistente dell’arbitro e successivamente al 31 del secondo tempo partecipante alla gara in sostituzione di un proprio compagno d squadra. Per l’effetto chiede quanto previsto dalle norme vigenti. Il ricorso è infondato. Esaminati gli atti ufficiali, come noto fonte di prova, l’arbitro sul rapporto di gara e successivo supplemento, indica che al 23 del secondo tempo il sig. PROMUTICO Lorenzo entrava in campo in sostituzione del compagno di squadra PIETROBONO Federico n.6, il quale prendeva il posto del collega come assistente di parte. La gara ha avuto regolare svolgimento come previsto dall’art. 63, comma 3 delle N.O.I.F. che recita Nelle gare di cui al comma 2, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara, che svolga le funzioni di assistente di parte, può nella stessa gara partecipare come calciatore. Nelle medesime gare, un calciatore iscritto nell’elenco ufficiale di gara e già partecipante alla stessa può, successivamente, svolgere le funzioni di assistente.
PQM
DELIBERA
1. di respingere il ricorso proposto dalla società SPORTING SAN CESAREO 2. di convalidare il risultato della gara conclusasi con il seguente punteggio POLISPORTIVA TECCHIENA SPORTING SAN CESAREO 2 - 0 3. il contributo va incamerato.