C.R. LAZIO – Giudice Sportivo – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 285 del 17/03/2023 – Delibera – ROCCASECCA T.SAN TOMMASO – ATLETICO LARIANO
ROCCASECCA T.SAN TOMMASO - ATLETICO LARIANO
Il Giudice Sportivo - sciogliendo la riserva di cui al C.U. n. 257 del 23/02/2023; - esaminato il ricorso fatto pervenire dalla Società ATLETICO LARIANO 1963 con il quale si deduce l’irregolare partecipazione alla gara in epigrafe del calciatore DI VIZIO Lorenzo (ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) in quanto squalificato per una gara effettiva come risulta dal C.U. n. 203 del 12.01.2023 invocandosi per l’effetto quanto previsto dal CGS; - il ricorso è fondato. Infatti il citato calciatore DI VIZIO Lorenzo (ROCCASECCA T. SAN TOMMASO) risulta in posizione irregolare e quindi, non aveva titolo a partecipare alla gara in epigrafe, non avendo scontato la squalifica di una gara irrogatagli con C.U. n. 203 del 12.01.2023 per una gara effettiva - considerato che la squalifica, ai sensi dellart.21 comma 2 e 5 del CGS il calciatore non avendo scontato la squalifica della gara del 18.01.2033 per rinuncia della Società - Quanto sopra premesso, accertata l’irregolarità alla partecipazione del calciatore DI VIZIO Lorenzo alla gara in oggetto Visto l’art. 21 comma 2 e 5 del CGS
PQM
DELIBERA
- di accogliere il ricorso presentato dalla società ATLETICO LARIANO; - di irrogare alla Società ROCCASECCA T. SAN TOMMASO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 3, nonché l’ammenda di euro 100,00; - di inibire il dirigente accompagnatore TALPA Fabio fino al 31.03.2025 - di squalificare per una ulteriore giornata di gara il calciatore DI VIZIO Lorenzo. Il contributo va accreditato.