C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 289 del 17/03/2023 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PANNUNZI IVAN, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA ASD ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. SYLLA CHIEKH ALIOUNE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ ASD ZENA MONTECELIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6 COMMA 2 CGS DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 251 del 17/02/2023

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PANNUNZI IVAN, ALL’EPOCA DEI FATTI DIRIGENTE ACCOMPAGNATORE TESSERATO PER LA ASD ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, DEL SIG. SYLLA CHIEKH ALIOUNE, ALL’EPOCA DEI FATTI CALCIATORE TESSERATO PER LA ASD ZENA MONTECELIO, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 32, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, E DELLA SOCIETÀ ASD ZENA MONTECELIO, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 6 COMMA 2 CGS DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 251 del 17/02/2023

Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 76 pfi 22/23 avente ad oggetto “Accertamenti in merito ad attività da parte del calciatore sig. Serigne Maka “Pedro” Seck volta al tesseramento di calciatori extracomunitari ed all’organizzazione di provini per società dilettantistiche”; esaminati i documenti acquisiti nel corso dell’attività istruttoria, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata; visto il provvedimento di separazione posizioni del 19.01.2023 con la conseguente creazione del fascicolo iscritto al n. Prot. 76 bis pfi 22-23, instaurato nei confronti del Sig. Seck Serigne Maka; rilevato che con note del 13 dicembre 2022 tutti i soggetti incolpati, ad eccezione di Seck Serigne Maka, hanno chiesto di essere ascoltati e pertanto venivano ritualmente convocati per il giorno 21 dicembre 2022; in pari data sono però pervenute le comunicazioni da parte di tutti gli incolpati di non poter essere presenti e pertanto gli stessi venivano nuovamente convocati per il giorno 23 dicembre 2022 con avvertimento che in caso di ulteriore impedimento avevano il termine di 2 giorni, decorrente dall’ultima data di convocazione, per il deposito di una memoria sostitutiva. In data 23 dicembre 2022 sono altresì pervenute le comunicazioni da parte tutti gli incolpati di non poter essere presenti per l’audizione fissata per il giorno stesso; rilevato altresì che nessuna memoria è stata depositata dagli odierni deferiti nel termine dei due giorni decorrenti dall’ultima data di convocazione; rilevato che nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti diversi documenti, ritenuti di particolare valenza dimostrativa: Ritenuto che dagli atti e dalle risultanze probatorie acquisite, è emerso quanto segue. Con provvedimento stralcio prot.1677/592pfi21-22/PM/vdb del 20/07/202, la Procura Federale ha iscritto il Procedimento disciplinare n.76 pfi 22/23 avente ad oggetto l’emersa attività svolta dall’ex calciatore Sig. Serigne Maka Seck, già tesserato nella s.s. 21/22 per la ASD Atletico Lazio in qualità di calciatore, volta al tesseramento di calciatori extra comunitari ed all’organizzazione di provini per società dilettantistiche. In particolare, dall’esperimento di una serie di attività di ricognizione sul web tese a riscontrare l’effettivo svolgimento delle attività, di cui all’oggetto del presente procedimento, da parte del Sig. Serigne Maka Seck meglio noto, in ambito calcistico, con il nome di “Pedro”, si è appurata la presenza del predetto Serigne Maka Seck presso il campo del comune di Guidonia Montecelio (RM) ove veniva ritratto, come pubblicato sul proprio profilo “Instagram”, insieme a 2 calciatori di colore con una “didascalia” sulla foto riportante il testo “Agent bu mak bi dou ay foo”. Contestualmente, i predetti accertamenti web, evidenziavano, altresì, che il “Pedro” Seck, nei giorni 21 e 22 maggio 2022, organizzava uno “stage” presso la Società Polisportiva Nicosia, militante nel campionato di I° ctg del C.R. Sicilia, cui prendevano parte un non meglio specificato numero di calciatori ivi convocati dal Sig. Serigne Maka Seck; di tale attività risultavano presenti, sulla pagina ufficiale della Società Polisportiva Nicosia sul social network “Facebook”, anche n° 3 interviste rilasciate, rispettivamente, dal Serigne Maka Seck, dal Sig. Li Volsi Fabio Presidente della Società Pol. Nicosia e dal Sig. Picone Fabio Allenatore della I° squadra della Società. In ordine all’indebita attività di reclutamento di calciatori da parte del sig. Serigne Maka Seck, dalle audizioni dei soggetti in questa sede deferiti si ha ulteriore riprova della fondatezza delle contestazioni addebitate. Il Sig. Pannunzi Ivan, dirigente della Società ASD Zena Montecelio, in ordine alla fattispecie oggetto di indagine, ha riconosciuto, nei reperti fotografici sottoposti in visione, i Sigg.ri Sylla Cheikh Alioune e il sig. Seck Serigne Maka ed ha altresì riferito di conoscere il Seck in quanto entrambi avevano militato, come calciatori, nella Società Zena Montecelio nel passato. Il Pannunzi ha altresì riferito che il calciatore Sylla Cheikh Alioune era giunto all’attenzione della Società Zena Montecelio, di propria appartenenza, in seguito alla segnalazione ricevuta dal sig. Serigne Maka Seck. Relativamente ad un volantino di pubblicità di uno stage di calciatori svoltosi a Dakar, in Senegal, nei giorni 3 / 4 ottobre 2022 ove era presente anche il logo societario della Società Zena Montecelio il Pannunzi ha tuttavia riferito che tale presenza del logo non era stata in alcun modo autorizzata dalla Società. Il Sig. Sylla Cheikh Alioune, calciatore tesserato per la ASD Zena Montecelio, ha dichiarato di aver conosciuto il Sig. Pedro Seck in Senegal nella città di Touba in occasione di una festività religiosa; di aver raggiunto in Italia i propri genitori ove, volendo giocare a calcio, ha poi contattato il Pedro Seck conoscendone i pregressi di calciatore del medesimo; di essersi recato in Sicilia a Nicosia per partecipare allo stage organizzato dal Seck ma di non essere rimasto in Sicilia poiché aveva ambizioni di giocare in squadre di categoria superiore rispetto a quella di militanza della Polisportiva Nicosia; di essere giunto presso la Società Zena Montecelio sempre per il tramite del Sig. Seck Serigne Maka. D’altronde, lo stesso Seck Serigne Maka, in sede di audizione, ha ammesso di aver fatto pervenire calciatori di sua conoscenza a Nicosia per partecipare allo “stage” organizzato dalla Società; il tutto in ragione della pregressa conoscenza che lo lega all’allenatore della Società Nicosia. Ha poi ammesso di aver conosciuto il calciatore Sylla Cheikh Amadou in Senegal e di essere stato contattato dallo stesso una volta giunto in Italia in quanto voleva giocare a calcio; di averlo invitato a partecipare allo “stage” effettuato a Nicosia ove, tuttavia, il Sylla non si era trovato bene per cui, in ragione della pregressa conoscenza la dirigenza della Società Zena Montecelio, lo aveva segnalato a tale Società ove è stato poi tesserato. Ha altresì ammesso di aver fatto pervenire calciatori di sua conoscenza a Nicosia per partecipare allo “stage” organizzato dalla Società; il tutto in ragione della pregressa conoscenza che lo lega all’allenatore della Società Nicosia. Rilevato che il Sig. Li Volsi Fabio, all’epoca dei fatti presidente tesserato per la ASD Polisportiva Nicosia, in proprio e per conto della ASD Polisportiva Nicosia, nonché i Sig.ri Picone Fabio, Allenatore della Pol. Nicosia, Lo Papa Dame e Gueye Abdoulaye, calciatori della Pol. Nicosia, altresì destinatari della notificazione di atto di comunicazione di conclusione indagini del 7 dicembre 2022, hanno già definito con la Procura Federale l’applicazione di sanzione senza incolpazione ai sensi dell’art. 126 CGS, previo consenso della Procura Generale dello Sport; rilevato, altresì, che la posizione del Sig. Seck Serigne Maka è oggetto di separato procedimento iscritto in data 19.01.2023 al n. Prot. 76 bis pfi 22-23; vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Giovanni Greco; Per tutti questi motivi, ed altre situazioni che in effetti confermano i fatti di cui sopra, la Procura Federale, visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, ha inteso deferire innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Lazio: - Il Sig. Panunzi Ivan, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la ASD Zena Montecelio, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; - Il Sig. Sylla Chiekh Alioune, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la ASD Zena Montecelio, per risponderedella violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva; - la società ASD Zena Montecelio, a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6 comma 2 CGS del Codice di Giustizia Sportiva. All’udienza del 16 febbraio 2023, tenutasi in presenza, era presente la Procura Federale, in persona dell’avv. Lorenzo Giuva, mentre in rappresentanza dei deferiti era presente l’Avv, Massimiliano Gasbarri, in sostituzione dell’Avv. Emiliano Fasulo. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. Preliminarmente, la Procura Federale dava atto di aver raggiunto con le parti l’accordo per l’applicazione delle sanzioni, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., così calcolate: - Panunzi Ivan, sanzione base di 4 mesi di inibizione, diminuita di 1 mese, per una sanzione finale di 3 mesi di inibizione; - Sylla Chiekh Alioune, sanzione base di 3 giornate di squalifica, diminuita di 1 giornata, per una sanzione finale di 2 giornate di squalifica; - ASD Zena Montecelio, sanzione base di euro 400,00 di ammenda, diminuita di euro 90,00, per una sanzione finale di euro 310,00 di ammenda. Questo Tribunale Federale rileva che i fatti oggetto di incolpazione nella prospettazione accusatoria risultano inequivocabilmente provati dall’istruttoria espletata nonché dalla documentazione prodotta dalla Procura Federale, pertanto, rilevata altresì la correttezza e la congruità dell’accordo, ne dichiara l’efficacia. Tanto premesso, questo Tribunale Federale Territoriale

DELIBERA

Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti, di comminare agli stessi, ai sensi dell’art.127 del C.G.S., le seguenti sanzioni: - A.S.D. Zena Montecelio, ammenda di euro 310,00; - Pannunzi Ivan, inibizione di n.3 mesi; - Sylla Chiekh Alioune, squalifica per n.2 gare. Le sanzioni decorrono dal giorno successivo dalla ricezione della notifica, ovvero al termine di eventuali ulteriori sanzioni in corso di esecuzione. Si trasmette agli interessati.

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